Pubblicato il 3 ottobre 2018 un nuovo principio di diritto dell'Agenzia delle Entrate. Il documento muove dal presupposto che il servizio reso tramite apposita “App Mobile” per smartphone sia assimilabile ai servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto e chelo stesso sarà disciplinato, ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto, nel modo seguente:
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ai fini IRPEF, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;.
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ai fini IRES, il costo sostenuto dal datore di lavoro per gestire i predetti servizi rappresenta un onere per l’acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande e, quindi, non subisce le limitazioni di deducibilità di cui all’articolo 109, comma 5, del TUIR.
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ai fini IVA, fermi restando gli eventuali riflessi del recepimento in ambito nazionale della Direttiva (UE) 2016/1065 del 27 giugno 2016 si renderanno applicabili in linea di massima le aliquote ridotte del 4 e 10 per cento previste nei nn. 37 e 121 della Tabella A, allegata al d.P.R 633/72