News Pubblicata il 09/10/2018

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Somme erogate da enti bilaterali: ecco il trattamento fiscale

Ente bilaterale: somme erogate per l’iscrizione alla scuola primaria o alla scuola secondaria hanno differenti trattamenti fiscali



Con la risposta n° 24 del 2018 l’agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale delle somme erogate dall’Ente Bilaterale ai lavoratori dipendenti che vi aderiscono in base alle condizioni contrattuali del CCNL di riferimento. In particolare il datore di lavoro voleva sapere se le somme erogate in nome e per conto di tale ente fossero da sottoporre a tassazione Irpef.
L’ente bilaterale prevede l’erogazione, ai dipendenti delle società iscritte, di somme a sostegno del reddito, finalizzate a integrare il reddito dei lavoratori nell’ambito dell’assistenza per casi specifici, come:

Il contributo erogato viene solitamente versato direttamente dal datore di lavoro, per conto dell’ente bilaterale, nella busta paga del dipendente. Il datore di lavoro ha chiesto quindi un parere in merito al corretto inquadramento fiscale dei contributi erogati ritenendo di doverli sottoporre a tassazione in base a quanto disciplinato dal comma 1 dell’art. 51 del TUIR.  Secondo la disciplina generale infatti “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

Dall’altra parte lo stesso articolo 51 del TUIR, nel comma 2 prevede la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei “…contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge”.

L’Agenzia delle Entrate però, dopo aver specificato che la norma in esame non consente di escludere dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi aventi finalità assistenziale non obbligatori per legge, quali sono quelli versati agli enti bilaterali sulla base di accordi contrattuali, ha chiarito che la loro tassazione deriva dai principi generali in materia di tassazione dei redditi. In particolare i punti cardine sono:

Da quanto fino ad ora esaminato discende un trattamento differente a seconda delle indennità erogate e in particolare:

Somme erogate da Ente bilaterale
Non soggette a tassazione Soggette a tassazione
  • premio nascita figlio
  • iscrizione asilo/scuola materna
  • contributi per malattia o infortunio
  • permessi per L.104/1992
  • iscrizione scuola secondaria di secondo grado

Fonte: Agenzia delle Entrate


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risposta n°24/2018

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