Con la risposta n° 28 del 5 ottobre l’Agenzia delle Entrate chiarisce il comportamento che è necessario tenere per poter detrarre in modo corretto l’Iva versata a seguito di accertamento.
Nel caso di specie il contribuente ha dovuto versare l’Iva, precedentemente non pagata per mezzo di lettera di intento, a seguito dello splafonamento. Egli ritiene di poter detrarre quanto corrisposto per effetto della conciliazione, nel rispetto del principio di neutralità dell’IVA.
A sostegno di tale tesi il contribuente richiama la circolare del 17 dicembre 2013, n. 35/E, ove si precisa che, in caso di splafonamento, assumendo il cessionario la veste di debitore d’imposta, lo stesso ha diritto alla detrazione di quanto versato a seguito di avviso di accertamento e sua definizione, secondo quanto previsto dall’articolo 60 del D.P.R. n. 633 del 1972. Tuttavia, l’Istante richiede nell’Interpello se la via corretta per porre in essere la detrazione sia quella di emettere un’autofattura, riportando i dati dell’avviso di accertamento e del pagamento effettuato.
Secondo l’art.60 settimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 “Il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione”.
Inoltre con riferimento all’ipotesi in cui siano stati contestati acquisti senza il pagamento dell’imposta oltre il limite del plafond disponibile, la circolare n. 35/E del 2013 ha riconosciuto all’esportatore abituale la possibilità di esercitare direttamente il diritto alla detrazione dell’IVA pagata a seguito di accertamento; “la responsabilità dell’esportatore abituale costituisce una deroga al principio, delineato dall’articolo 17 del DPR n. 633 del 1972, secondo cui l’IVA è dovuta dal cedente/prestatore, previo addebito dell’imposta alla controparte a titolo di rivalsa, ed è detraibile, ai sensi dell’articolo 19, del DPR n. 633 del 1972, dal cessionario/committente”. Di conseguenza, sebbene l'articolo 60, settimo comma, del DPR 633/1972 preveda l’esercizio della detrazione da parte del cessionario o del committente a seguito della rivalsa operata in fattura dal cedente o dal prestatore, la tutela del principio di neutralità del tributo impone che la facoltà di detrarre l’IVA pagata in sede di accertamento, sia riconosciuta anche nelle ipotesi in cui, sia debitore d’imposta il cessionario/committente in luogo del cedente/prestatore.
L’agenzia conclude inoltre chiarendo che il contribuente potrà operare la detrazione dell’imposta versata a prescindere dall’emissione di un’autofattura.
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