In una risposta dell'Agenzia delle Entrate , interpello n. 24 del 2018, viene chiarito che le erogazioni di sostegno al reddito degli enti bilaterali versati dalle aziende in favore del lavoratore sono soggetti a tassazione ma con alcune eccezioni.
Il caso sottoposto all'agenzia è tipico: l'azienda applica il CCNL di settore che prevede l'iscrizione obbligatoria all'ente bilaterale di categoria; per statuto l'ente eroga in caso di necessità, contributi "finalizzati a integrare il reddito dei lavoratori nell’ambito dell’assistenza per casi specifici, quali il premio per la nascita del figlio, il contributo malattia o per infortunio, l’iscrizione al nido/materna, alla scuola secondaria di primo grado e permesso per legge n.104del 1992."
L'azienda chiede come vanno sottoposti a tassazione tali versamenti , precisando che le somme sono corrisposte dall’ente bilaterale al datore di lavoro, che le versa poi ai dipendenti in busta paga.
Per queste somme l'Agenzia specifica che:
Per quanto riguarda infine i contributi versati dal datore di lavoro mensilmente agli enti bilaterali in favore dei dipendenti l'interpello specifica che essi concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente in quanto non rientrano nell’ipotesi di esclusione dal reddito previste dall’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, che dispone la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei “…contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge” (sottolineature aggiunte).
La norma non consente, quindi, di escludere dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi aventi finalità assistenziale non obbligatori per legge, quali sono quelli versati agli enti bilaterali sulla base di accordi contrattuali".
Ti potrebbero interessare: