News Pubblicata il 04/10/2018

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Formazione sicurezza solo da enti accreditati

La formazione obbligatoria ai lavoratori in tema di sicurezza non puo essere realizzata dai datori di lavoro. Interpello n. 7 2018



La commissione sicurezza del Ministero del lavoro ha pubblicato un nuovo interpello ( n. 7/2018) in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro . In particolare si fornisce un chiarimento in merito all'erogazione di corsi di formazione in questo ambito, da parte dei datori di lavoro, sia in lezioni frontali che in modalità e-learning.

Il  quesito era stato posto dal  Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche   che  faceva riferimento all’art.37  del D.Lgs  81/08  e il  successivo accordo stato regioni del 21 dicembre 2011 sulla possibilità di formazione interna e all’accordo  Stato- Regioni del 7 luglio 2016   che amplia le possibilità di formazione  anche alla  modalità E-learning  relativamente all’aggiornamento per Rspp e Aspp e  alla  formazione  specifica  per  lavoratori  delle  aziende  inserite  nel  rischio  basso.  

Al  riguardo la commissione da parere negativo ,  precisando che  sulla base  di quanto stabilito nel citato accordo del 7 luglio 2016 , la commissione ritiene che i soggetti formatori  SOLO quelli individuati al punto 2 dell'allegato A , che sono anche autorizzati al successivo punto, ad erogare la formazione in modalità e learning (online).

Si tratta, ricordiamo di:  Regioni e Provincie autonome, Università , enti di formazione accreditati dalle Regioni, associazioni di categoria, INAIL,  ordini professionali, SNA, Formez , Corpo dei vigili del Fuoco per le provincie di Trento e Bolzano, Fondi inteprofessionali, amministrazioni dipendenti da:  Ministero del Lavoro, della Salute, dell'Interno,  dello Sviluppo economico.

 

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali



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