L’Agenzia delle Entrate ha recentemente risposto ad una richiesta di consulenza giuridica posta da Assonime sul tema delle dichiarazioni d’intento. Come noto, attraverso la dichiarazione d’intento un esportatore abituale chiede, per mezzo di un apposito modello ministeriale, di effettuare acquisti in territorio nazionale, comunitario e extracomunitario, senza l’applicazione dell’Iva.
La questione posta da Assonime riguarda il fatto che il fornitore, indipendentemente da una vera e propria revoca della dichiarazione d’intento già inviata, possa emettere fatture con l’applicazione dell’Iva, anche per operazioni singole (precedute e seguite da operazioni senza assoggettamento ad Iva).
L’amministrazione finanziaria ha risposto specificando che la concessione di non applicare l’Iva in fattura per questi determinati contribuenti rappresenta una mera facoltà e non un obbligo quindi, di contro, nonostante la volontà di volerne beneficiare entro un determinato importo o per un determinato periodo di tempo, non toglie la facoltà di poter applicare l’Iva per lo stesso periodo o solo per alcune operazioni.
Inoltre il plafond di riferimento potrebbe subire variazioni in aumento o in diminuzione e di conseguenza i limiti entro cui poteva inizialmente essere emesse fatture non imponibili Iva potrebbe cambiare. L’Agenzia delle Entrate ha specificato che del tema se ne erano già occupate prima la circolare 41 E del 26 settembre 2005 e poi la risoluzione 120 E del 22/12/2016.
Per quanto concerne eventuali variazioni in aumento, nella circolare 41/E 2005 veniva esplicitato che “se, nel corso del tempo, l’esportatore abituale intende incrementare l’ammontare del plafond disponibile già dichiarato al proprio fornitore, egli deve inviare una nuova dichiarazione d’intento i cui dati, pertanto, devono essere comunicati dal cedente/prestatore entro i termini previsti dalla legge”. E ancora nella Risoluzione sopra menzionata veniva ribadito che “qualora l’esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, voglia acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d’intento presentata deve produrne una nuova, indicando l’ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva”.
Per quanto riguarda invece le variazioni in diminuzione, la circolare 41/E ha sottolineato che le disposizioni che disciplinano gli adempimenti dell’esportatore abituale non prevedono l’invio della dichiarazione d’intento nell’ipotesi in cui l’esportatore intenda rettificare in diminuzione l’ammontare del plafond disponibile già comunicato, ovvero voglia revocare la dichiarazione già inviata. Ne consegue che, in tale ipotesi, in assenza di una nuova dichiarazione d’intento, il cedente/prestatore non è tenuto ad inviare all’Agenzia alcuna nuova comunicazione.
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Dichiarazione d’intento 2018 - Circolare del giorno