Da ieri 1° ottobre e fino al 31 marzo 2019, le piccole e medie imprese (PMI) che hanno ottenuto la quotazione in un mercato regolamentato, o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, potranno presentare la domanda per la concessione del credito d’imposta per i costi di consulenza sostenuti e finalizzati all’ammissione alla loro quotazione.
In attuazione dei commi da 89 a 92 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018 (legge 205/2017), le imprese potranno usufruire di un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2020, fino a un massimo di 500.000,00 euro.
Sono ammissibili al credito d’imposta i costi relativi alle seguenti attività di consulenza:
Con il il Decreto interministeriale del 23 aprile 2018 sono state definite le modalità e criteri di concessione del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI, con l'obiettivo di agevolare l'accesso al mercato dei capitali delle piccole medio imprese.
Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti interessati inoltrano, in via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata (dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it), nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo, un'apposita istanza formulata secondo lo schema allegato al decreto (allegato A).
L’istanza dovrà contenenere:
Entro i successivi 30 giorni dal termine ultimo previsto per l’invio delle istanze, la Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero, previa verifica dei requisiti previsti nonché della documentazione richiesta dal presente decreto, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l’ammontare complessivo dei crediti richiesti, determina la percentuale massima del credito d’imposta e comunica alle PMI il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo effettivamente spettante.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione alla società, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo disponibile, pena lo scarto del modello F24.
Il credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data della comunicazione, e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
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