News Pubblicata il 02/10/2018

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Quotazione delle PMI: al via le domande per beneficiare del credito d'imposta

Dal 1° ottobre, le PMI che hanno ottenuto il conseguimento della quotazione in un mercato regolamentato, potranno inviare la domanda per la concessione del credito d'imposta per le spese di consulenza



Da ieri 1° ottobre e fino al 31 marzo 2019, le piccole e medie imprese (PMI) che hanno ottenuto la quotazione in un mercato regolamentato, o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, potranno presentare la domanda per la concessione del credito d’imposta per i costi di consulenza sostenuti e finalizzati all’ammissione alla loro quotazione.

Misura dell'agevolazione fiscale e costi ammissibili

In attuazione dei commi da 89 a 92 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018 (legge 205/2017), le imprese potranno usufruire di un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2020, fino a un massimo di 500.000,00 euro.

Sono ammissibili al credito d’imposta i costi relativi alle seguenti attività di consulenza:

  1. attività sostenute in vista dell’inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri, l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione, l’assistenza dell’impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all’impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
  2. attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
  3. attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
  4. attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
  5. attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche così come definite nell’articolo 3, comma 1, numeri 34 e 35 del regolamento (UE) n. 596/2014;
  6. attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell’offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell’impresa;
  7. attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della Società, a divulgare l’investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

Come inviare l'istanza per la concessione del credito d'imposta

Con il il Decreto interministeriale del 23 aprile 2018 sono state definite le modalità e criteri di concessione del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI, con l'obiettivo di agevolare l'accesso al mercato dei capitali delle piccole medio imprese.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti interessati inoltrano, in via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata (dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it), nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo, un'apposita istanza formulata secondo lo schema allegato al decreto (allegato A).

L’istanza dovrà contenenere:

  1. gli elementi identificativi della PMI, ivi compreso il codice fiscale;
  2. l’ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 per l’ammissione alla quotazione, nonché l’attestazione di cui all’articolo 4, comma 4 (l’effettività del sostenimento dei costi e l’ammissibilità degli stessi deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili);
  3. la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;
  4. l’ammontare del credito d’imposta richiesto;
  5. la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con l’indicazione dei codici fiscali di tutti i
    soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Entro i successivi 30 giorni dal termine ultimo previsto per l’invio delle istanze, la Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero, previa verifica dei requisiti previsti nonché della documentazione richiesta dal presente decreto, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l’ammontare complessivo dei crediti richiesti, determina la percentuale massima del credito d’imposta e comunica alle PMI il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo effettivamente spettante.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione alla società, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo disponibile, pena lo scarto del modello F24.

Il credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data della comunicazione, e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

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Fonte: Fisco e Tasse



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