La Commissione Interpelli del lavoro ha fornito una nuova risposta in merito al problema della vigilanza del macchinista nel trasporto ferroviario nell'Interpello n. 6 2018 .
Il problema veniva sollevato da un sindacato di base, la CUB trasporti che chiedeva il parere in merito all idoneità ed efficacia di uno strumento che per verificare l'attenzione e la vigilanza del macchinista richiede di azionare manualmente dei dispositivi con modalità ripetitiva e frequente . In particolare la Cub Trasporti chiedeva di conoscere il parere della Commissione Interpelli sul fatto che l' obbligo di controllo in capo al datore di lavoro possa "ritenersi assolto con l’adozione di misure e dispositivi per il controllo della “vigilanza”, individuati e adottati dalla stessa impresa senza che essa - pur nella sua complessità connessa al fattore umano e in particolare con il solo assenso di conformità dei dispositivi ritenuti dalle stesse più convenienti, del Ministero dei trasporti e dell’ANSF o (se) tale obbligo deve essere inteso nel senso che le stesse debbano, necessariamente, ricercare, adottare ed avvalersi di mezzi, metodi, tecnologie e sistemi, tecnicamente realizzabili, di concezione più moderna, quando questi siano tali da migliorare, ai sensi del D.lgs. 81/2008, le condizioni di salute, sicurezza e benessere lavorativo».
La risposta della Commissione riprende in gran parte un risposta già fornita nell'interpello precedente ribadendo che, fermo restando l'obbligo di adozione di strumenti per il controllo dell’attività del ‘macchinista’ sulla base di norme nazionali ed europee, “l’assenso sulla conformità dei dispositivi per il controllo della vigilanza del macchinista da parte del Ministero dei Trasporti e dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza ferroviaria, non determina di per sé una presunzione di conformità alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni”.
La Commissione rinvia al parere già fornito nell’ Interpello n. 5/2018 del 14 giugno scorso. in particolare sottolineajndo che sui particolari dispositivi , anche se conforme agli standard europei e nazionali, il datore di lavoro è tenuto a valutarne l’impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambito della valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, non potendo l’omologazione in ambito di interoperabilità ferroviaria fungere da presunzione di conformità del dispositivo alle norme previste dal richiamato decreto legislativo’.
L'interpello si conclude affermando la necessita di "rispetto dei principi ergonomici nella organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo’.
In sintesi , con riferimento al caso specifico si ribadisce che sia l’assenso di conformità, da parte degli enti preposti , sia l’omologazione tecnica dei dispositivi per il “monitoraggio della vigilanza” agli standard europei e nazionali, non sollevano le aziende, dall’obbligo di valutarne l’impatto sulla salute dei lavoratori in senso piu ampio.
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