Con il principio di diritto n. 2 del 24 settembre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla territorialità IVA. Infatti, come ricordato dal documento di prassi, l'articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del d.P.R. 633/72 in materia di servizi relativi a beni immobili si interpreta sulla base dei chiarimenti forniti dall’articolo 31-bis del Regolamento di esecuzione UE n. 1042/2013, alla luce degli orientamenti interpretativi comunitari.
Pertanto, nel caso di una prestazione di servizi composta dalla concessione a titolo oneroso dell’uso di beni immobili ubicati in Italia, destinati ad attività congressuale, e dalla fornitura di servizi effettuata in occasione di eventi sportivi, se dall’esame delle circostanze del caso specifico emerge che:
la prestazione di servizi dedotta in contratto sarà territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 12 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Il committente non residente può ottenere il rimborso dell’IVA assolta in Italia, ricorrendone i presupposti di legge.
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