"Per le bollette-fatture relative alla fornitura di acqua, depurazione e servizio di fognatura per il Comune sussiste l'obbligo di comunicazione limitatamente alle fatture emesse nei confronti dei soggetti passivi, in quanto trattasi di fatture a tutti gli effetti". E' questo il principio contenuto nella Risoluzione 68/E dell'Agenzia delle Entrate del 21 settembre 2018.
Il documento di prassi, muove dalla richiesta di un Comune che gestisce direttamente il servizio idrico integrato e provvede, trimestralmente, ad emettere agli utenti bollette-fatture per l'addebito di quanto dovuto. Il Comune istante chiede di sapere se tali bollette-fatture debbano o meno essere inserite nella "Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute".
Nel rispondere per prima cosa, le Entrate hanno ricordato come le bollette emesse per l'addebito i corrispettivi relativi alle diverse somministrazioni (di acqua, gas, energia elettrica, ecc.) sono da considerarsi fatture sotto ogni profilo. Considerata, pertanto, l’assimilazione tra fatture e bollette, non si ravvisano elementi tali per escludere le bollette-fatture dall’obbligo di invio della “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute”.
In linea di massima, infatti, tutti i soggetti IVA devono comunicare i dati di tutte le fatture emesse e ricevute, comprese quelle emesse nei confronti di soggetti privati. Tuttavia, il collegato fiscale alla Legge di bilancio 2018 (Dl 148/2017) ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni l'esonero dalla trasmissione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali, pertanto l'obbligo di indicazione di tali bollette-fatture nella "Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute" sussiste limitatamente a quelle emesse verso soggetto passivi.
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