Dal 1° settembre 2018, per i lavoratori a cui sono applicati i seguenti CCNL industria:
è prevista l'iscrizione automatica e obbligatoria al Fondo di assistenza sanitaria integrativa SANIMODA, a carico delle aziende.
Per la precisione il fondo è partito il 1° gennaio 2018 per i CCNL dei settori tessile e occhialeria. Da luglio sono entrati a far parte di Sanimoda anche le aziende produttrici di penne, spazzole pennelli e scope, mentre da settembre 2018 i CCNL pelle e cuoio e giocattoli . Dal 2019 è stato attivato anche per il settore Calzaturiero .
Da segnalare le novità per il 2020:
Per il CCNL Tessile Abbigliamento, a partire dal 1° trimestre 2020, la contribuzione sarà elevata a 45€.
In seguito all' accordo contrattuale del 6.12.2019, la contribuzione per le sole aziende Tessili passerà dagli attuali 12€ mensili a 15€. Poiché la contribuzione a Sanimoda è trimestrale, da gennaio 2020 il contributo da versare al Fondo sarà pari a 45€ per dipendente iscritto.
Ricordiamo che la contribuzione al Fondo seguirà le stesse regole e scadenze previste sino ad ora, con l’unica variazione dell’importo da versare.
Per quanto riguarda il settore Occhialeria, lo scorso 13 gennaio 2020 Anfao e le organizzazioni sindacali Femca Cisl, Filctem Cgil e Uiltec Uil hanno sottoscritto il verbale di accordo sulla contribuzione al fondo Sanimoda nel quale è stato decisa la proroga del versamento attual,e superiore rispetto a quanto definito nel art. 48 del ccnl Occhialeria. Pertanto è stato stabilito che il contributo mensile a Sanimoda di 8 euro resti fissato come per il 2019 a 12 euro mensili, anche per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2020.
Sanimoda nasce dall’accordo sottoscritto in data 28 luglio 2017 tra le organizzazioni di categoria delle imprese SMI,ASSOCALZATURIFICI, ANFAO,AIMPES, ASSOSPAZZOLE, ASSOSCRITTURA, ASSOGIOCATTOLI; e dei lavoratori: FEMCA CISL, FILCTEM CGIL, UILTEC UIL.
Ha natura paritetica, ovvero composta in parti uguali da rappresentati di lavoratori e delle aziende, ed è contraddistinto dall’essere senza scopo di lucro: ogni iscritto è socio e sostiene la corretta gestione del Fondo.
Sono iscritti a SANIMODA sia le imprese che applicano i succitati CCNL che i lavoratori:
A tal fine, si intende il rapporto di lavoro nel quale il lavoratore abbia prestato la sua attività, anche in diversi periodi sommati tra loro, almeno 9 mesi nell’anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre);
Sono iscritti anche i dipendenti delle Organizzazioni firmatarie dei CCNL sopra richiamati.
I destinatari delle prestazioni del Fondo, oltre ai lavoratori, sono i seguenti componenti del nucleo familiare del lavoratore dipendente iscritto:
L'azienda deve effettuare l'iscrizione al fondo, comunicando e confermando, ogni trimestre, le anagrafiche dei lavoratori aventi diritto, attraverso una distinta di contribuzione. La quota di contributo è determinata dal CCNL applicato
La contribuzione da parte delle Aziende è trimestrale anticipata, secondo la base occupazionale presente il primo giorno del trimestre a cui si riferisce il versamento.
Il versamento della contribuzione deve essere effettuato utilizzando la procedura di pagamento presente nella sezione “Contribuzione Azienda” nel sito www.sanimoda.it , all’interno del menù “per le Aziende”.
Le Aziende versano i contributi secondo le seguenti scadenze:
a) Il 20/01 contributi relativi al primo trimestre dell’anno;
b) Il 20/04 contributi relativi al secondo trimestre dell’anno;
c) Il 20/07 contributi relativi al terzo trimestre dell’anno;
d) Il 20/10 contributi relativi al quarto trimestre dell’anno;
Il versamento dei contributi deve essere effettuato trimestralmente dall’impresa tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a SANIMODA presente nel sito www.sanimoda.it , all’interno del menù “per le Aziende” con la sepcifica causale indicata.
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