Venerdì 14 Settembre Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento di ricerca “La riforma della tassazione dei redditi derivanti dalle partecipazioni qualificate”.
La Legge di Bilancio 2018 ha modificato il regime fiscale applicabile ai dividendi e alle plusvalenze conseguiti al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie, estendendo alle partecipazioni qualificate il regime già previsto per quelle non qualificate. La Legge di Bilancio 2018 ha previsto anche uno specifico regime transitorio con riferimento alla disciplina dei dividendi, che fa sorgere alcuni dubbi interpretativi.
Per effetto delle recenti novità, sono stati modificati i seguenti articoli: gli artt. 47 e 68 del TUIR, gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997 e l’art. 27 del DPR n. 600 del 29 settembre 1973.
Il documento pubblicato dai commercialisti analizza, dapprima, la disciplina relativa ai dividendi e, successivamente, quella relativa al regime delle plusvalenze, confrontando per ciascuna di esse sia il regime preesistente che le recenti novità.
In particolare nel documento sono state avanzate criticità in merito alla situazione delle società semplici per le quali, prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, l’art. 47 comma 1 del Tuir prevedeva che i dividendi percepiti da tali soggetti, derivanti da partecipazioni qualificate, concorressero alla formazione della base imponibile nella misura del 58.14%. Attualmente però il comma 1 dell’art. 47 è stato abrogato e le ripercussioni si sono diffuse anche in materia di partecipazioni non qualificate. La circolare 26/E del 2004 aveva chiarito infatti che la ritenuta del 26%, applicabile per dividendi relativi a partecipazioni non qualificate, non dovesse essere applicata alle società semplici ma esclusivamente alle persone fisiche non imprenditori e a soggetti non residenti. Sostanzialmente gli utili derivanti da partecipazioni non qualificate dovevano seguire lo stesso trattamento riservato a quelli derivanti da partecipazioni qualificate; rendendo applicabile la stessa disciplina prevista dall’art. 47 comma 1 ora abrogato, ci si chiede quale debba essere il regime di tassazione degli utili percepiti dalle società semplici.
Le soluzioni prospettate nel documento di ricerca sono due:
I commercialisti auspicherebbero l’estensione del trattamento fiscale previsto per le persone fisiche sugli utili percepiti dalle società semplici e chiedono un intervento del legislatore.
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