News Pubblicata il 17/09/2018

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Amministratore di condominio: iscrizione ai Commercianti per le società

La cassazione conferma la posizione Inps che chiede l'iscrizione alla gestione commercianti per l'attività di amministratore di condominio in forma societaria



La Corte di Cassazione, Sez. lavoro,  con ordinanza del 7 settembre 2018, n. 21900 afferma che l'attività di amministratore di condominio se svolta in forma societaria richiede l'iscrizione alla gestione commercianti da parte del socio amministratore.

 Il caso riguardava una  richiesta dell'INPS di pagamento della contribuzione previdenziale obbligatoria alla Gestione Commercianti a carico di un amministratore e socio di una società in nome collettivo che svolgeva attività di amministrazione di condomini. L'amministratore aveva infatti contestato il principio sottostante tale obbligo  affermando che  questo tipo di  attività è di tipo professionale e non commerciale 

I giudici di Cassazione hanno pero respinto il suo ricorso  ricordando la normativa sull'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dei lavoratori autonomi titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia

La natura commerciale dell'attività, secondo la Corte  infatti  non deriva dalla tipologia dell'attività , ma dal fatto che venga svolta in forma imprenditoriale, e  in particolare da una società collettiva di cui l'amministratore risulti socio. Viene inoltre specificato che resta sull'Istituto previdenziale l'onere di provare  l'abitualità e la prevalenza di tale attivita  in riferimento allo svolgimento eventuale di altre attività lavorative o concorrenti.

La sentenza ricorda inoltre che  per effetto dell'art. 1 comma 202 l. 23 dicembre 1996 n. 662, l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, pur in mancanza dell'esercizio di un'impresa), riguarda  anche per alcuni lavoratori autonomi appartenenti al settore del terziario che esercitino la loro attività al di fuori di una struttura imprenditoriale/societaria, con l'espressa esclusione di professionisti ordinistici e artisti. In questo caso  la dimensione imprenditoriale è rilevante e determina la scelta tra  iscrizione alla gestione separata (in assenza di cassa professionale) o alla gestione commercianti..

Fonte: Il Sole 24 Ore



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