Il codice del Terzo settore ma soprattutto il chiarimento fatto dall’Amministrazione finanziaria con la circolare 18/E del 1° Agosto ha aperto la strada delle Associazioni Sportive Dilettantistiche all’iscrizione nel registro unico nazionale. Prima del chiarimento vi erano dubbi sul fatto che lo stesso ente potesse essere contemporaneamente iscritto nel registro unico nazionale del terzo settore e nel registro del CONI; le precisazioni dell’Agenzia non hanno escluso tale possibilità e hanno di conseguenza messo sul piano della bilancia differenti regimi fiscali di vantaggio.
Il regime fiscale più conveniente per le piccole ASD è sicuramente quello previsto per le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e disciplinato dall’ art. 86 del D.lgs 117/2017. La nuova disciplina prevede che il reddito imponibile venga determinato nella misura forfettaria del 3 per cento. Unico limite alla fruizione di tale regime forfettario di determinazione del reddito è costituito dalla soglia dei ricavi che non può superare i 130.000 euro. Le ASD che risultino iscritte nella sezione dedicata alle APS, nel codice del Terzo settore, e che abbiamo maturato ricavi derivanti da attività commerciali inferiori al suddetto limite possono fruire di una tassazione che risulta essere ancora più vantaggiosa di quella prevista dal regime 398/1991. Se infatti la percentuale forfettaria di redditività è la stessa in entrambi i regimi (3%), nella tassazione prevista per le APS non devono essere sommate le plusvalenze patrimoniali.
Per quanto riguarda invece l’imposta sul valore aggiunto il regime previsto per le APS esonera dagli adempimenti Iva esattamente come già previsto per i contribuenti forfettari disciplinati dalla L.190/2014. Resta quindi l’obbligo di numerare e conservare i documenti emessi e quelli ricevuti. Rispetto al regime 398/1991, in cui l’IVA veniva detratta nella percentuale del 50%, per le ASD che vogliano aderire al “regime APS” l’IVA pagata su eventuali acquisti diventa parte integrante del costo sostenuto e quindi un mero esborso economico visto che i costi non sono deducibili dalla base imponibile (a causa della forfettaria determinazione del reddito imponibile).
Qualora l’ASD abbia dei componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il “regime forfetario APS”, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità a quanto previsto dal TUIR, questi partecipano per le quote residue alla formazione del reddito forfettario. Stesso ragionamento deve essere fatto per quanto riguarda eventuali perdite fiscali, generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario APS.
Visita la nostra sezione dedicata al Terzo Settore con Software, ebook e Formulari sempre aggiornati, tra questi ti segnaliamo in particolare: