L' Ispettorato del lavoro interviene nuovamente sul tema dei pagamenti delle retribuzioni che , come noto, dal 1 luglio di quest'anno non possono piu essere effettuati in contanti (art. 1, commi 910-913, L. n. 205/2017). D'accordo con il Ministero del Lavoro e l'ABI l’Associazione Bancaria Italiana, l' INL segnala con la nota n. 7396-2018 che sono ammessi due ulteriori metodi per il pagamento e chiarisce le modalità di controllo che utilizzerà presso gli Istituti di credito per verificare la tracciabilità richiesta dalla normativa.
In primo luogo l'ispettorato mette in chiaro che gli ispettori potranno attivare le sanzioni valutando le circostanze del caso concreto e degli elementi acquisiti in sede di accertamento e ribadisce comunque che la normativa riguarda la retribuzione ed anticipi di essa , non altre somme destinate al lavoratore a titolo diverso (ad esempio anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio), che potranno, quindi, continuare ad essere corrisposte in contanti.
Per quanto riguarda l’indennità di trasferta, in considerazione della natura “mista” sia risarcitoria e che retributiva delle somme, essa andrà ricompresa negli obblighi di tracciabilità, diversamente da quello che avviene per rimborsi (chiaramente documentati) se di natura solo restitutoria.
In tema di STRUMENTI DI PAGAMENTO CONSENTITI, l'ispettorato specifica che si ritengono tracciabili e quindi accettabili anche:
Per i vaglia è necessario pero che siano rispettate le condizioni e le modalità di cui all’art. 49, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 231/2007 :
VERIFICHE PRESSO GLI ISTITUTI DI CREDITO
La nota chiarisce che le verifiche ispettive saranno, innanzitutto, volte ad escludere la corresponsione della retribuzione in contanti direttamente al lavoratore , attraverso l’acquisizione di prove documentali attestanti l’utilizzo degli strumenti di pagamento tracciabili e anche il controllo ulteriore delle modalità utilizzate .
Per questo l'ispettorato fornisce dettagliate istruzioni al proprio personale ispettivo sulle modalità di trattamento di tali informazioni. Infatti al fine di tutelare la privacy dei dipendenti delle aziende, le informazioni che potranno essere fornit e dagli istituti di credito su richiesta deli Uffici, non doovranno contenere i dati anagrafici del lavoratore ma solo i codici IBAN o numeri di identificativi degli ordini di pagamento, assegni o vaglia.
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