Compensi elevati corrisposti dal contribuente ad un altro professionista non fanno scattare in automatico l’imposizione IRAP, né è di per sé sono indice della sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione, lo ha chiarito la Cassazione con l'ordinanza del 7 settembre 2018 n. 21762 con la quale ha accolto il ricorso di un contribuente (geometra) destinatario di tre avvisi di accertamento a fini IRAP relativi agli anni 2007, 2008 e 2009.
La sentenza impugnata aveva dedotto la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione sulla base di un solo elemento, cioè l'entità dei compensi corrisposti a terzi in ciascuno degli anni oggetto di accertamento, riferiti a prestazioni estranee alle competenze professionali del geometra, ritenendo l'entità dei compensi, sia in termini assoluti (tra i 20.000,00 ed i 30.000,00 Euro annui) sia in rapporto all'entità dei ricavi dell'attività professionale (di poco superiore ai 100.000,00 Euro per ciascun anno), rappresentativa di per sé del requisito dell'autonoma organizzazione come presupposto dell'imposizione ai fini IRAP.
In tal modo la sentenza impugnata si è posta, infatti, in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia, secondo cui l'entità anche elevata di compenso corrisposto dal contribuente ad altro professionista non fa scattare automaticamente l'imposizione IRAP,né è di per sé indice della sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione il valore dei costi, anche nel rapporto percentuale degli stessi con i ricavi.
Infine l'essere poi i compensi oggettivamente riferiti ad attività che vanno oltre le competenze professionali proprie del geometra ha indotto la Cassazione a ritenere non necessari ulteriori accertamenti di fatto ai fini della decisione di accoglimento dell'originario ricorso del contribuente.
Ti potrebbero interessare i nostri due ebook:
Segui il Dossier Gratuito Difendersi dall'Irap: come chiedere il Rimborso Irap