Il reddito di lavoro dipendente derivante da attività lavorativa svolta in Francia da un contribuente residente in Italia deve essere dichiarato anche in Italia.
Per evitare la doppia imposizione al contribuente spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all’estero (così come previsto dalla specifica Convenzione Italia-Francia), da richiedere, a pena di decadenza, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui le stesse sono state pagate a titolo definitivo.
In tal senso è intervenuta la Corte di Cassazione con l'Ordinanza del 31.7.2018 n. 20291, secondo la quale “il reddito percepito in Francia dal soggetto residente in Italia, quale dirigente di società di diritto francese, reddito pacificamente già tassato in Francia, attraverso il meccanismo delle ritenute alla fonte, deve essere dichiarato anche in Italia, con la possibilità per il contribuente di portare a detrazione le imposte pagate all’erario dell’altro Stato, e con la conseguente legittimità, in mancanza di riscontro nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente per quell’anno, del recupero a tassazione”.
Da ciò discende la legittimità degli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, con i quali l’ufficio aveva recuperato a tassazione il reddito che il contribuente aveva percepito per l’attività di lavoro dipendente svolta all’estero, precisamente in Francia, non avendo quest'ultimo indicato, nelle proprie dichiarazioni dei redditi, i redditi percepiti.
Secondo la Cassazione, i giudici d'appello della Ctr del Piemonte nella sentenza impugnata dal contribuente, non avevano fatto corretta applicazione della normativa citata, non avendo ritenuto che il reddito percepito in Francia dal dirigente per gli anni 2003 e 2004, quale dirigente di società di diritto francese, reddito pacificamente già tassato in Francia, attraverso il meccanismo delle ritenute alla fonte, dovesse essere dichiarato anche in Italia, con conseguente legittimità, in mancanza di riscontro nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente per quegli anni di imposta, del recupero a tassazione dell'imposta IRPEF ed Addizionali regionali e comunali IRPEF;
Si ricorda infine che tale regola inoltre, è stata meglio precisata nel comma 4 dell’articolo 165 del TUIR, prevedendo che la “detrazione deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta cui appartiene il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta estera a condizione che il pagamento di detta imposta estera a titolo definitivo avvenga prima della presentazione della dichiarazione dei redditi italiana”.
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