La Corte di Cassazione fornisce una interessante precisazione in materia di indennità di agenzia nell'ordinanza 20707/2018 . In particolare afferma che l'agente che si occupa di promozione di prodotti a strutture pubbliche non ha diritto all'indennità per la cessazione del rapporto in assenza di effettive vendite .
In base all'articolo articolo 1751 del codice civile , infatti, l'indennità è dovuta all'agente che
- abbia procurato nuovi clienti o abbia sviluppato sensibilmente gli affari del preponente;
-nel caso la ditta preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi economici dal rapporto con tali clienti anche dopo la cessazione del rapporto di agenzia;
- il pagamento dell'indennità sia equo, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, in particolare delle provvigioni che l'agente perde.
Nel caso in esame l'agente affermava che il proponente avrebbe goduto ancora di vantaggi motivandola con la semlice aggiudicazione dei contratti di appalto a prescindere dalle effettive forniture dei prodotti derivanti da tali aggiudicazioni – da ricondurre causalmente alla asserita attività di promozione svolta dall'agente.
La corte di cassazione non considera la motivazione sufficiente affermando che per l 'aggiudicazione di appalti non si puo considerare sufficiente l'attività di convincimento, in quanto dipende da complesse procedure amministrative . Inoltre viene ricordata il precedente di (Cassazione, 8 luglio 2008, numero 18686 in cui si sottolineava che l 'articolo 1742 prevede che l'attività dell'agente richiede una partecipazione attiva alla conclusione del contratto, circostanza che, non i era verificata nel caso di specie infatti, giustifica il suo diritto alla provvigione
Per queste motivazioni viene negat0 all'agente il riconoscimento dell'indennità prevista dall'articolo 1751 del codice civile.
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