Agenzia delle Entrate e giurisprudenza divisi sulla tassazione del trust, nel silenzio del legislatore. Se ormai è pacifica la tassazione per quanto riguarda le imposte dirette, rimangono dubbi su quelle indirette in quanto l’amministrazione finanziaria e i tribunali danno interpretazioni differenti.
Ma qual è il problema? La questione principale è dettata dal fatto che nel trust, istituto elastico di diritto inglese, il disponente trasferisce al trust i beni che intende poi lasciare ai beneficiari. I momenti che rilevano in tale operazione sono quindi due:
La domanda su cui non si trova un’interpretazione comune riguarda il momento in cui scatta la tassazione.
Per l’Agenzia delle Entrate il momento rilevante è quello in cui il disponente trasferisce le sue attività nel trust, data l’iscrizione del vincolo di destinazione del bene che legittima l’applicazione dell’imposta di successione. In questo caso l’aliquota è quella vigente al momento in cui i beni vengono trasferiti. A chiarire questa linea ci sono i documenti di prassi 3/2008 e 48/2007.
Per la giurisprudenza, la questione non è così pacifica dato che è un errore “considerare il trust immediatamente produttivo degli effetti traslativi finali che costituiscono il presupposto dell’imposta” (sentenza 25478 Corte di Cassazione). Pertanto il momento in cui il disponente trasferisce le sue attività nel trust è assimilabile a una donazione indiretta e il momento rilevante ai fini impositivi è quello in cui i beneficiari ricevono i beni. In questo caso l’aliquota sarà quella vigente al momento in cui le attività sono ricevute.
E a livello legislativo? Il legislatore non è ancora intervenuto in maniera chiara sul tema, benchè la Legge Dopo di noi (Legge 122/2016) lasciava intuire che il momento impositivo era quello in cui il disponente trasferisce i propri beni, in linea con quanto previsto dall’amministrazione finanziaria.
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