La Cassazione riconosce la competenza del giudice di pace nelle controversie con valori unitari inferiori a 5.000 euro.
La massima della sentenza 21227 del 28 agosto 2018 della sesta sezione della Corte di Cassazione, nasce dal principio che se un condomino impugna una delibera riguardante l’esecuzione di lavori sull’intero immobile, il suo interesse è limitato all’importo che dovrebbe sostenere dati i millesimi posseduti.
Pertanto, dato che l’articolo 7 del codice di procedura civile prevede che, fino ad un valore della disputa pari a 5.000 euro la competenza sia del giudice di pace, se il valore unitario della controversia è inferiore a tale cifra, il tribunale ordinario non è competente.
La sentenza nasce da una controversia tra un amministratore di condominio e un condomino. Quest'ultimo, voleva impugnare le delibere assembleari sui lavori di rifacimento delle tubazioni e sulla ristrutturazione del giardino. Nonostante l’importo dei lavori fosse elevato, il tribunale ordinario si è dichiarato non competente in quanto il valore della disputa in riferimento al singolo condomino, sulla base dei millesimi di sua proprietà era inferiore a 5.000 euro.
Nel solco di una consolidata giurisprudenza, la Cassazione riconosceva la correttezza della non competenza del tribunale ordinario in favore del giudice di pace dato che "ai fini della determinazione della competenza per valore riguardo all'impugnativa di deliberazioni condominiali, occorre fare riferimento soltanto all'entità della spesa specificamente contestata, e ciò, ancorchè l'attore abbia chiesto l'annullamento delle delibere".
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