Non è possibile conferire una criptovaluta in sede di aumento di capitale di una s.r.l, a chiarire questo principio il tribunale di Brescia, con un recento decreto.
La vicenda era nata quando un notaio comunicava il proprio diniego all'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di aumento di capitale con conferimento di valuta virtuale. In particolare il notaio aveva evidenziato che le criptovalute essendo molto volatili "non consentono una valutazione concreta del quantum destinato alla liberazione dell'aumento di capitale sottoscritto" e non consentono nemmeno di accertare l'effettività del conferimento.
La ricorrente proponeva ricorso presentando anche un perizia prodotta in sede di conferimento inerente il valore della criptovaluta. Il tribunale non ha accolto il ricorso per più motivi.
In primo luogo la perizia è stata ritenuta inattendibile in quanto "non presenta un livello di completezza e affidabilità sufficiente (...) " in quanto è attualmente impossibile fare affidamento su prezzi attendibili in quanto discendenti da dinamiche di mercato".
Inoltre "avuto riguardo alla funzione storica primaria del capitale sociale, in chiave di garanzia nei confronti dei creditori, costituiscono requisiti fondamentali di qualunque bene adatto al conferimento:
Quest'ultimo aspetto è delicato con le criptovalute, in quanto, come sottolineato dal tribunale è noto "l'esistenza di dispositivi di sicurezza ad elevato contenuto tecnologico che potrebbero di fatto rendere impossibile l'espropriazione senza il consenso e la collaborazione spontanea del debitore".
Pertanto, dato che non sono presenti i requisiti minimi per poter assimilare una valuta virtuale a un bene suscettibile di valutazione economica, è stata corretta la scelta del notaio di non registrare l'atto.
Anche se come chiarito dagli stessi giudici nella sentenza, non era in discussione l'idoneità della categoria delle criptovalute a costituire elemento di attivo idoneo al conferimento nel capitale di una srl, ma proprio la tipologia di criptovalute oggetto della disputa, si ritiene che le stesse argomentazioni siano al momento estendibili a tutta la categoria delle monete virtuali.
In allegato il decreto di rigetto n.7556/2018 del 18/07/2018.
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