Nel Messaggio n. 3114 del 07 agosto 2018 l'INPS fornisce nuove indicazioni sulla fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/92 e del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. In particolare si specificano alcuni casi di particolari modalità organizzative dell’orario di lavoro: lavoro per turni, part time.
Ricordiamo che la legge prevede , in generale, la possibilità di fruire di permessi e congedi connessi al riconoscimento dello stato di disabilità proprio o di un proprio familiare da assistere , previa domanda di accertamento dei requisiti sanitari specifici all'INPS.
Nel dettaglio i benefici si possono identificare con le seguenti tipologie
a) Congedo figli disabili
b) Permessi retribuiti
c) Congedo straordinario
I permessi retribuiti consistono in 3 giorni al mese di permesso oppure 2 ore di permesso giornaliero (con orario di lavoro pari o superiore a 6 ore) ovvero 1 ora di permesso se inferiore a 6 ore, per tutti i giorni del mese .
Hanno diritto i lavoratori disabili e i seguenti soggetti che assistono disabili:
Non hanno invece diritto ai permessi in oggetto i seguenti soggetti:
1) lavoratori a domicilio;addetti ai servizi domestici e familiari;
2) agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o
familiari ;
3) autonomi e parasubordinati.
1. Permessi l. 104 92 e turni di lavoro a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive
Viene precisato innanzitutto che per “lavoro a turni” si intende, ogni forma di organizzazione dell’orario di lavoro, diversa dal normale “lavoro giornaliero”, che può comprendere anche il lavoro notturno e il lavoro prestato durante le giornate festive (compresa la domenica).
Si precisa che il beneficio può essere fruito anche in corrispondenza di un turno di lavoro domenicale o notturno, considerandolo pari ad un solo giorno di permesso anche nel caso in cui si articoli a cavallo di due giorni solari. Il riproporzionamento orario dei giorni di permesso dovrà essere applicato solo in caso di fruizione ad ore . In tale caso, ai fini della determinazione delle ore mensili fruibili, deve essere applicato l’algoritmo di calcolo già comunicato nel messaggio n. 16866 del 28/6/2007:
“orario di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali x 3 = ore mensili fruibili “.
2. Permessi legge n. 104/92 in caso di rapporto di lavoro part-time verticale e part-time misto :
Il D.lgs n. 81/2015, ha ribadito il principio di non discriminazione tra laoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale prevedendo che “il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa” (art. 7). Inoltre lo stesso decreto ha introdotto la possibilità di pattuire, nell’ambito dei contratti di lavoro part-time, specifiche clausole elastiche, rendendo più flessibile la collocazione temporale e la durata della prestazione lavorativa. L'inps fornisce nel messaggio per questi casi la formula di calcolo da applicare ai fini del riproporzionamento dei 3 giorni di permesso mensile
l'orario medio settimanale va suddiviso per l'orario a tempo pieno e moltiplicato x 3 (giorni di permesso teorici). Il risultato va arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.
Esempio: Lavoratore in part-time con orario medio settimanale di 18 ore presso un’azienda che applica un orario di lavoro medio settimanale a tempo pieno pari a 38 ore. Applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente:
(18/38) X 3= 1,42 che arrotondato all’unità inferiore, in quanto frazione inferiore allo 0,50, dà diritto a 1 giorno di permesso mensile.
3. Frazionabilità in ore dei permessi in caso di rapporto di lavoro part-time
Il riproporzionamento orario dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/92 dovrà essere effettuato solo nel caso in cui il beneficio venga utilizzato, anche solo parzialmente, in ore. In caso di rapporto di lavoro a tempo pieno, rimane confermata la formula sopra indicata.
In questo caso la formula da utilizzare è la seguente:
orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time
----------------------------------------------------------------------------------------- x 3 (giorni di permesso teorici)
numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno
Esempio
Rapporto di lavoro part-time con orario di lavoro medio settimanale pari a 18 ore e una media di 3 giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per un lavoratore a tempo pieno dello stesso settore. Applicando la formula, il calcolo sarà il seguente:
(18/3) X 3=18 ore mensili.
Il lavoratore avrà dunque diritto a 18 ore di permessi mensili in corrispondenza di qualsiasi tipologia di part-time (orizzontale, verticale o misto).
4.Cumulo tra il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 ed i permessi legge n. 104/92 e prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative art 33, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001
Come già evidenziato nella circolare n. 53/2008, è possibile cumulare nello stesso mese, purché in giornate diverse, i periodi di congedo straordinario o parentale con i permessi ex della legge n. 104/92
Il messaggio precisa che i periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie indipendentemente dalla durata del congedo straordinario.
Nel caso di congedo parentale invece la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese .
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"Permessi e congedi L. 104/1992 - L.53/2000" per l'assistenza a disabili e
"Congedi e Permessi connessi alla maternità"
Vedi anche l'e-book "Legge 104: agevolazioni per i soggetti disabili"