Nel messaggio n. 3058 del 31 luglio 2018, a seguito di numerose richieste di chiarimenti, l'Inps torna a illustrare le possibilità di trasformare la domanda di disoccupazione agricola in domanda per la NASPI e viceversa.
La domanda di disoccupazione agricola, respinta per prevalenza di attività nel settore non agricolo, può essere trasformata in domanda di disoccupazione NASpI, solo su specifica richiesta dell’interessato, nei termini previsti per tale ultima prestazione cioè entro sessantotto giorni dalla cessazione involontaria dell’attività lavorativa, integrando con l’eventuale documentazione necessaria alla definizione della domanda di disoccupazione NASpI.
Ugualmente è possibile trasformare la domanda di disoccupazione NASpI, respinta per prevalenza di attività nel settore agricolo, in domanda di disoccupazione agricola, su richiesta dell'interessato nei termini previsti per quset'ultima prestazione cioè da 1° gennaio al 31 marzo dell’anno successivo a quello di competenza della prestazione. In tal caso, l’interessato deve integrare la domanda di NASpI, con l’eventuale documentazione necessaria per l'idennità di disoccupazione agricola.
L'istituto precisa infine che "Le istanze di riesame o i ricorsi amministrativi riferiti a domande per le quali non sia, nel frattempo, intervenuta la decadenza dal diritto, potranno essere definiti in autotutela secondo le indicazioni sopra fornite".
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