Nella Circolare 51 E l'Agenzia risponde al quesito di un cittadino italiano che chiedeva chiarimenti sull’applicabilità al suo caso personale del regime speciale per i lavoratori impatriati, di cui all’articolo 16, comma 2, D.Lgs. 147/2015. In generale il beneficio è ammesso laddove il contribuente agevolabile abbia mantenuto la residenza all’estero per almeno 2 periodi d’imposta precedenti al trasferimento in Italia. La norma è particolarmente complessa e ha richiesto spesso chiarimenti .
Il regime agevolativo in favore dei c.d. lavoratori impatriati, dall’anno d’imposta 2016, prevede che il reddito prodotto in Italia da lavoratori precedentemente residenti allestero e che trasferiscono la residenza in Italia, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente:
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all’80% o al 70% del suo ammontare per l’anno 2016 (rispettivamente se si tratta di lavoratrice o lavoratore) e
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al 50% del suo ammontare a partire dall’anno 2017 (modifica articolo 1, comma 150, lettera a), n. 2, L. 232/2016).
L’agevolazione è applicabile per 5 anni , a decorrere dal periodo d’imposta in cui il soggetto trasferisce la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2, Tuir, e per i 4 periodi d’imposta successivi, in presenza dei seguenti i requisiti e le condizioni previsti, alternativamente:
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dal comma 1 (lavoratori dirigenti o iperqualificati) o
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dal comma 2 (laureati ) dell’articolo 16, D.Lgs. 147/2015.
In particolare quindi:
1) possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e contemporaneamente :
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non siano stati residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento;
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svolgano l’attività lavorativa presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
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prestino l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano;
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rivestano ruoli direttivi siano in possesso di elevata qualificazione o specializzazione come definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
2) l’agevolazione è prevista anche per i contribuenti che :
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siano in possesso di un titolo di laurea;
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abbiano svolto continuativamente un’attività di lavoro o studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più;
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siano cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extraeuropeo con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni ai fini delle imposte sui redditi ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale;
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svolgano attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia.
Per questo secondo caso l’Agenzia delle entrate ha aggiunto l'ulteriore requisito per cui:
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il contribuente, per i 2 periodi d’imposta antecedenti a quello in cui si rende applicabile l’agevolazione, non deve essere stato iscritto nelle liste anagrafiche della popolazione residente e non deve avere avuto nel territorio dello Stato il centro principale dei propri affari e interessi, né la dimora abituale,