News Pubblicata il 02/08/2018

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Somministrazione: limiti superati con il turn over

Le modifiche approvate al decreto dignità sulla somministrazione: i limiti temporali e causali vanno riferiti al singolo rapporto azienda-lavoratore



Il decreto n. 87 2018 in fase di conversione in legge registra il  dietro-front  della maggioranza in tema di somministrazione.  Con l'approvazione dell'emendamento della stessa maggioranza,   si specifica che le causali e i nuovi limiti temporali (24 mesi  in totale, di cui i primi 12 mesi anche senza causale) vanno applicate al rapporto fra utilizzatore e lavoratore  e non come inizialmente si poteva intendere dal testo, tra agenzia e lavoratore.

Cio comporta che ad esempio il limite di 12 mesi del primo contratto  va calcolato su chi utilizza il lavoratore,  quindi il lavoratore dopo la missione in una azienda potrà essere assunto ancora dall'agenzia di somministrazione e essere inviato in un altra impresa , ripartendo da zero con il conteggio dei mesi. Lo stesso lavoratore invece non potrà essere inviato di nuovo nella stessa azienda oltre i primi 12 mesi se, non con  l'apposizione di una causale. Una volta raggiunti i 24 mesi  quel lavoratore potrà restare in quella azienda solo con l'assunzione diretta e a tempo indeterminato.

Sui limiti di tempo, va detto innanzitutto che le previsioni dei CCNL vengono riconosciute come prevalenti rispetto alla norma quindi dovrebbe essere salvo  il numero di 6 proroghe , specificate nel CCNL delle Agenzie per il lavoro. Anche  per  i contratti a termine diretti tra  lavoratore e azienda  restano valide le previsioni contrattuali cui contratti a tempo determinato. E' il caso ad esempio del contratto metalmeccanici che arriva a 69 mesi compresa la somministrazione o il ccnl gomma plastica che ne permette  44 mesi (sempre compresa la somministrazione)

Resta ancora poco chiara   dopo le modifiche , la sorte del contributo dello 0,5%  sui rinnovi. Sarebbe coerente  con l'impostazione descritta sopra,  ritenerlo dovuto solo in caso di rinnovo presso lo stesso utilizzatore ma l'emendamento non lo specifica bisogna quindi attendere il testo definitivo e forse un successivo chiarimento ministeriale o dell'INPS .

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Fonte: Il Sole 24 Ore



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