Gli adempimenti fiscali e il versamento delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali (di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, dlgs 241/1997), che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno (compresi quelli rateali), possono essere effettuati entro il 20 di agosto senza alcuna maggiorazione (comma 11-bis dell’art. 37 del D.L. 223/2006).
I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, ad esclusione di:
Altre ipotesi di sospensione (DL 193/2016 articolo 7-quater, commi 17 e 18):
Ricordiamo che il 20 agosto, i soggetti titolari di partita IVA che hanno optato per il versamento rateale del saldo annuale dell'IVA, del saldo e primo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, si troveranno a dover versare contestualmente la prima e la seconda rata di imposta.
In sostanza, per il 2018, poiché il termine di versamento della prima rata, 30 giugno, cadeva di sabato, e tale scadenza è stata automaticamente prorogata al 2 luglio, il termine per fruire della rateizzazione con la maggiorazione dello 0,40% con scadenza 1° agosto è ulteriormente prorogato per effetto del differimento dei termini estivi al 20 agosto, così come il termine di pagamento della seconda rata, inizialmente previsto per il 16 agosto:
RATA
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VERSAMENTO
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INTERESSI %
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VERSAMENTO (*)
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INTERESSI %
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1ª
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2 luglio
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20 agosto
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2ª
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16 luglio
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0,16
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20 agosto
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0,00
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3ª
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20 agosto
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0,49
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17 settembre
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0,33
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4ª
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17 settembre
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0,82
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16 ottobre
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0,66
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5ª
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16 ottobre
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1,15
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16 novembre
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0,99
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6ª
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16 novembre
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1,48
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(*) in questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%
Il sovrapporsi della scadenza potrebbe porre ai contribuenti coinvolti un eccessivo onere, tenuto conto che la rateizzazione testimonia di per sé una necessità di scadenzare i pagamenti.
Per questo motivo la Commissione Finanze e Tesoro del Senato ha approvato, nella seduta del 31 luglio, la Risoluzione sull'affare assegnato n. 41, che invita il Governo a rimediare al doppio versamento che spetterebbe ai titolari di partita Iva il 20 agosto 2018, e a promuovere una iniziativa, anche a carattere legislativo, tempestivamente rispetto alle scadenze in questione, volta alla rideterminazione del piano di rateizzazione per i versamenti in commento, in modo da evitare che la prima e la seconda rata abbiamo la stessa scadenza, ferma restando la facoltà del contribuente di aderire o meno al nuovo piano di rateizzazione.
In ragione del vincolo delle compatibilità finanziarie di cassa dell'erario, l'ultima rata di versamento dovrà essere il 16 novembre 2018.