Risoluzione 58 dell'Agenzia delle Entrate per istituire i codici tributo da usare per la cessione del credito d'imposta per l'ecobonus e il sisma bonus. Com'è noto ormai, è possibile cedere i crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni spettanti per
Tenuto conto che la detrazione spettante può essere utilizzata in cinque o dieci quote annuali di pari importo (rispettivamente per il SISMABONUS e per l’ECOBONUS), i suddetti provvedimenti prevedono, tra l’altro, che anche il credito ceduto sia ripartito in altrettante quote. Tali quote sono utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dalla medesima Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
In particolare, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, delle quote annuali dei crediti ceduti, sono istituiti i seguenti codici tributo:
6890 | ECOBONUS - Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni |
6891 | SISMABONUS - Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 16, comma 1-quinquies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni |
In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati di cui al periodo precedente, l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati, allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24.
Attenzione: lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
In proposito, si evidenzia che, nel modello F24, il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale di credito ceduto, nel formato “AAAA”. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2017,
La quota di credito che non è utilizzata in compensazione nell’anno di fruibilità può essere utilizzata negli anni successivi, indicando comunque, quale anno di riferimento, l’anno originario di fruibilità.
Il testo della Risoluzione 58/e del 25 luglio 2018 è allegato a qusto articolo.
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