Ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla cessione del credito d’imposta per gli interventi di efficienza energetica e per quelli relativi all’adozione di misure antisismiche. Con la nuova concisa Circolare 17/E di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito due risponde ad alcuni dubbi sollevati dagli operatori:
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Se la ditta che effettua i lavori rientra in un Consorzio o in una Rete di imprese, il bonus per l’intervento di riqualificazione energetica o antisismico può essere ceduto ai soggetti che ne fanno parte, anche se non hanno eseguito i lavori. Il credito può essere “passato” anche direttamente al Consorzio o alla Rete. Viene così ribadito il divieto di cessione a favore di istituti di credito e società finanziarie, che vale anche se fanno parte del Consorzio o della Rete. Il credito può essere ceduto anche al subappaltatore che ha eseguito l’opera per conto del fornitore così come al soggetto che ha fornito i materiali necessari: si tratta infatti di soggetti che presentano un collegamento con il rapporto che ha fatto scattare il diritto alla detrazione. Ammesse a ricevere il bonus, infine, anche le imprese che - pur avendo eseguito lavori che non danno diritto a detrazioni cedibili - rientrano nello stesso contratto di appalto.
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L'Agenzia delle Entrate, ha chiarito che le indicazioni fornite sui soggetti cessionari e sul numero di cessioni relativamente all’ecobonus, valgono anche per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche.
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Il credito può essere ceduto a soggetti privati “collegati” al rapporto che ha dato origine alla detrazione, ma questa circostanza deve essere valutata sia con riferimento alla cessione originaria, sia a quella successiva.
Il documento di prassi è allegato a questo articolo.
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