News Pubblicata il 24/07/2018

Tempo di lettura: 2 minuti

Collocamento obbligatorio: chiarimenti per la PA e sulle sanzioni

Chiarimenti in due note dell'ispettorato nazionale del lavoro. Come si definisce il regime sanzionatorio e la prescrizione in caso di condotte omissive



Con la Nota n. 7561 del 10  luglio 2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro  ha   riepilogato  le modalità di  monitoraggio sull’applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 sul collocamento obbligatorio nella pubblica  amministrazione. Il documento  si occupa   in particolare di :

1. Invio, ai sensi dell’art. 39 quater, comma 1, d.lgs. 165/2001, del prospetto informativo dicui all'articolo 9, comma 6, della legge 68/1999.

2. Trasmissione telematica, ai sensi dell’art. 39 quater, comma 2, d.lgs. 165/2001, della comunicazione contenente tempi e modalità di copertura della quota di riserva.

2.1 Copertura della quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 68/1999.

2.2 Copertura della quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 68/1999.

3. Effetto della mancata osservanza delle disposizioni contenute nell’articolo 39-quater o di mancato rispetto dei tempi concordati.

 e fornisce anche le istruzioni di compilazione e il   modello per la nuova procedura telematica , disponibile dal 23  luglio 2018  a cui dovranno accedere le amministrazioni pubbliche con scopertura delle quote di riserva , che si trova  all’interno della sezione “Strumenti e servizi” del portale lavoro.gov.it. La trasmissione informatica del modello dovrà essere effettuata entro il 15 settembre 2018.  Le amministrazioni pubbliche che non hanno provveduto alla compilazione del prospetto  informativo entro il 28 febbraio 2018 potranno effettuare, entro il predetto termine del 15  settembre 2018, sia l’invio del prospetto informativo sia la trasmissione del modello di comunicazione.

Con  la nota prot. n. 6316 18 luglio 2018, vengono invece forniti  alcuni chiarimenti in merito alla natura giuridica dell’illecito relativo all’omessa assunzione dei soggetti disabili o appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 15, comma 4, Legge n. 68/1999 nelle aziende private.

L' Ispettorato  lo definisce un illecito istantaneo ad effetti permanenti,  nel senso che l'omissione si consuma nel momento in cui spira il termine previsto ex lege,  e il soggetto sul quale grava l’obbligo  non provvede alla dovuta assunzione . Ricordiamo che il termine è il  60° giorno dall’insorgenza dell’obbligo ( il raggiungimento del numero mimimo di occupati).

Gli effetti offensivi della condotta sono permanenti in quanto si protraggono nel tempo fino a quando la situazione antigiuridica non viene rimossa secondo le modalità chiarite dalla nota INL del 23 marzo 2017.

La natura di illecito istantaneo   ha effetto sull’individuazione della norma applicabile per cui agli illeciti commessi   prima dell’entrata in vigore, in data 8 ottobre 2016, della nuove sanzioni previste dall’art. 5, comma 1 lett. b), del D.L. n. 185/2016 –  si applicherà  il regime vigente al momento della consumazione dell’illecito, per il  principio “tempus regit actum”.

Per quanto riguarda la prescrizione, gli ispettori dovranno considerare la decorrenza dal momento in  cui la condotta omissiva si è consumata, ovvero al 61° giorno successivo alla insorgenza dell’obbligo.

Ti potrebbero essere utili:

Fonte: Ispettorato nazionale del lavoro



TAG: Agevolazioni disabili e invalidità Lavoro Dipendente La rubrica del lavoro