L'ultimo contratto firmato a dicembre 2017 da Confetra, Anita, Conftrasporto, Cna-Fita, Confartigianato trasporti, Sna-Casartigiani, Claai e Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti firmatari per quella sindacale aveva già codificato una figura nuova, quella del rider cioe il corriere che si sposta su piccoli mezzi . Questa figura è oggi alla ribalta dei media per le sentenza di Cassazione che non ne hanno riconoscono il carattere di lavoro subordinato nei casi di collaborazioni gestite da piattaforme digitali con pagamenti a forfait o a consegna . Il CCNL Confetra di qualche mese fa aveva affidato ad un accordo successivo «le definizioni relative alle nuove figure di lavoratori adibiti alla distribuzione delle merci tramite cicli, ciclomotori, motocicli, natanti e imbarcazioni, le declaratorie e i livelli di inquadramento e l’orario di lavoro».
L'accordo in questione è stato firmato lo scorso 15 luglio e prevede che anche per i rider della cd. GIG economy valgano le disposizioni generali , sia dal punto di vista retributivo che di orario di lavoro:
Ai riders devono essere applicate tutte le coperture assicurative e previdenziali secondo la legge e il contratto della Logistica, comprese la sanità integrativa e la bilateralità, la disciplina dell'apprendistato, la fornitura di dispositivi di protezione (caschetti, indumenti ad alta visibilità, guanti, luci di segnalazione), assicurazione contro terzi a carico dell’azienda, contrattazione di secondo livello e norme specifiche sulla privacy.
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