E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2018, il Decreto 10 aprile 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in cui viene specificata la definizione di "offerta di lavoro congrua" , utilizzata nell'ambito delle politiche attive per il lavoro ai sensi degli articoli 3 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 .
L'offerta di lavoro congrua è quella che viene fatta ai percettori dell'Assegno di Ricollocazione all'interno del progetto personalizzato per il reinserimento nel mondo del lavoro e che non puo essere rifiutata dal lavoratore. I principi utilizzati per definire l’offerta di lavoro congrua sono:
a) la coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate;
b) la distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
c) la durata dello stato di disoccupazione.
Inoltre, solo per i soggetti percettori di indennità di disoccupazione, oltre agli aspetti già citati va valutata l’entità della retribuzione dell’offerta di lavoro, che dovrà essere superiore di almeno il 20% rispetto alla indennità percepita nell’ultimo mese precedente, senza considerare l’eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà.
Il decreto specifica i requisiti delle offerte di lavoro differenziandole sulla base della durata del periodo di disoccupazione del soggetto interessato.
Sul punto della DISTANZA DAL LUOGO DI LAVORO dal domicilio e tempi di trasferimento si specifica ad esempio che:
1. Per i soggetti in stato di disoccupazione per un periodo fino a dodici mesi, l'offerta di lavoro e' congrua quando il luogo di lavoro non dista piu' di 50 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque e' raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
2. Per i soggetti in stato di disoccupazione da oltre dodici mesi, l'offerta di lavoro e' congrua quando il luogo di lavoro non dista piu' di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque e' raggiungibile mediamente in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
Dal punto di vista CONTRATTUALE, in particolare, l'art. 5 stabilisce che l'offerta di lavoro e' congrua quando ricorrono contestualmente i seguenti requisiti:
a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi;
b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore all'80% di quello dell'ultimo contratto di lavoro;
c) prevede una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
Il decreto specifica che l'offerta di lavoro deve contenere, al momento della sua presentazione, le seguenti informazioni minime:
a) la qualifica da ricoprire e le mansioni;
b) i requisiti richiesti;
c) il luogo e l'orario di lavoro;
d) la tipologia contrattuale;
e) la durata del contratto di lavoro;
f) la retribuzione prevista o i riferimenti al contratto collettivo nazionale applicato.
Dal punto di vista delle MANSIONI e dell'ambito di lavoro, l'offerta di lavoro congrua dovra essere coerente con quanto concordato nel patto personalizzato con il lavoratore e
La gestione della corrispondenza di mansioni e competenze viene gestita all'interno di procedure informatizzate.
Vedi anche lo speciale "Assegno di ricollocazione: tutte le novità"
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