Nel caso di lavori sulle tapparelle, questi scontano l'IVA come parte di beni significativi oppure no? E le inferriate? A queste domande, ha risposto l'Agenzia delle Entrate con la Circolare 15/E del 12 luglio 2018. Infatti, la Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha fornito una norma di interpretazione autentica in merito ai beni significativi, legando l'aliquota IVA all’autonomia funzionale delle componenti staccate rispetto ai beni significativi indicati nel D.M.29 dicembre 1999.
In particolare, nel merito delle tapparelle o analoghi sistemi oscuranti come gli scuri o le veneziane, il documento di prassi chiarisce che le stesse siano funzionalmente autonome rispetto agli infissi. Ciò, in quanto, a differenza degli infissi, idonei a consentire l’isolamento ed il completamento degli immobili, le tapparelle sono installate allo scopo di proteggere gli infissi esterni dagli agenti atmosferici ed a preservare gli ambienti interni dalla luce e dal calore. Pertanto, il valore/costo delle tapparelle va ricompreso nel valore della prestazione di servizio soggetta ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura del 10%.
In altri termini, in relazione all’intervento di manutenzione avente ad oggetto l’installazione degli infissi comprendenti le tapparelle, l’IVA al 10% si applica su una base imponibile costituita dal corrispettivo pattuito per l’intervento di manutenzione, comprensivo del costo delle tapparelle.
Gli infissi sono interamente soggetti ad IVA con aliquota del 10% solo se il loro valore non supera la metà del valore dell’intera prestazione compreso, come precisato nel documento di prassi, il valore delle tapparelle, mentre l’eventuale eccedenza di valore degli infissi resta soggetto ad IVA con aliquota ordinaria.
Le stesse considerazioni valgono anche per gli interventi di manutenzione aventi ad oggetto l’installazione di zanzariere e di inferriate o grate di sicurezza. In particolare, le zanzariere non concorrono come gli infissi all’isolamento e al completamento dell’immobile, bensì le stesse sono installate al fine di proteggere gli ambienti interni contro le zanzare e altri insetti. In considerazione di detta autonomia funzionale rispetto agli infissi, il valore delle zanzariere non assume rilievo ai fini della determinazione del limite cui applicare l’aliquota IVA del 10% Il costo/corrispettivo imputabile alle zanzariere deve essere, quindi, compreso nel corrispettivo pattuito per la prestazione oggetto dell’intervento di manutenzione.
Anche le zanzariere non assumono autonoma rilevanza rispetto agli infissi, qualora siano strutturalmente integrati negli stessi. In tal caso, ai fini dell’individuazione della quota parte della base imponibile soggetta ad aliquota nella misura ordinaria e della quota parte soggetta ad aliquota nella misura del 10% il valore degli infissi è comprensivo del valore delle zanzariere.
Infine, per quanto riguarda le grate di sicurezza, installate al fine di prevenire atti illeciti da parte di terzi, non possono essere considerate alla stregua di parti/ componenti separate degli infissi in quanto costituiscono esse stesse dei beni diversi e indipendenti dagli infissi esterni e/o interni dell’abitazione. Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 10% all’intervento di manutenzione avente ad oggetto l’installazione degli infissi e delle grate di sicurezza, il valore delle grate non assume autonoma rilevanza e non deve confluire nel valore degli infissi (rectius, beni significativi), bensì nel valore complessivo della prestazione soggetta all’aliquota del 10%.
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