L’attività di gestione di un bar, con somministrazione di bevande e alimenti, all’interno dei locali di un circolo culturale ricreativo, effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici ai soli associati, non rientra in alcun modo tra le finalità istituzionali dell’ente e deve, quindi, ritenersi attività di natura commerciale, i cui proventi sono soggetti a imposizione fiscale, lo ha precisato la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 15475 del 13 giugno 2018.
Ai fini della possibilità di usufruire dei vantaggi fiscali per i circoli culturali, elemento dirimente è la qualificazione dell'attività di bar ristoro come attività commerciale o meno.
In via generale, sono considerate effettuate nell'esercizio di impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da associazioni che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, e per le altre associazioni sono invece considerate effettuate nell'esercizio di impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati, ove rese verso il pagamento di un corrispettivo o di un specifico contributo supplementare; in via eccezionale, invece, è esclusa la qualificazione di prestazione fatta nell'esercizio di attività commerciale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi a condizione che siano "effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive".
La possibilità di usufruire dell'agevolazione di cui all'art. 4 d.P.R. n. 633 del 1972 e 111 TUIR, anche a seguito della riforma introdotta dall'art. 4 I. 383 del 2000, deriva, infatti, dal concorso di due circostanze:
Essendo questo il quadro di riferimento, si deduce che solo le prestazioni ed i servizi che realizzano le finalità istituzionali, senza specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione, non debbano essere considerate come compiute nell'esercizio di attività commerciale e, quindi, come non imponibili, mentre ogni altra attività espletata dagli stessi soggetti deve ritenersi rientri nel regime impositivo (Cass. n. 19839/2005; Cass. 20073/2005; Cass. 2680/2004; Cass.n. 6340/ 2002; Cass. n. 3850/ 2000; n. 4964/2000).
Pertanto, l'attività di gestione di un bar ristoro da parte di un ente non lucrativo può essere qualificata come "non commerciale" , ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (art. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) e di quella sui redditi (art. 111 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), nel testo vigente "ratione temporis" oggi trasfuso nell'art. 148 dello stesso d.P.R., soltanto se la suddetta attività sia strumentale rispetto ai fini istituzionali dell'ente e sia svolta solo in favore degli associati.
A tale riguardo, questa Corte ha chiarito, con indirizzo condiviso, che: "L'attività di bar con somministrazione di bevande verso pagamento di corrispettivi specifici, svolta da un circolo culturale, anche se effettuata ai propri associati, non rientra in alcun modo tra le finalità istituzionali del circolo e deve, dunque, ritenersi ai fini del trattamento tributario, attività di natura commerciale" (Cass. n. 15191 del 2006; Cass. n. 21406 del 2012).
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