La Corte di Cassazione nella sentenza n. 16940/18 riafferma il principio secondo cui in caso di cessazione del contratto di agenzia anche un incarico collegato viene meno, senza necessità di specifico preavviso . Quindi l'indennità di mancato preavviso non è dovuta.
Il caso di specie un agente, legato ad un istituto di credito con contratto di agenzia e un incarico accessorio per lo svolgimento di attività di Business Manager, subiva il recesso da parte dell'azienda senza preavviso. Per questo rivendicava il pagamento dell’indennità di mancato preavviso anche in rapporto all’incarico accessorio.
La sua domanda veniva accolta dalla Corte territoriale ma la Cassazione ha ribaltato la decisione sulla base di un orientamento consolidato (Cass. 16507/15; Cass. 7174/13; Cass. 16388/08; Cass. 19678/05; Cass. 14436/00) . Secondo i giudici di legittimità il recesso dal rapporto di agenzia fa venir meno anche l’incarico accessorio; non avviene pero il contrario, infatti un incarico accessorio puo essere revocato senza alcun effetto sul contratto di agenzia in essere .
Nel caso di specie, gli ermellini affermano che l’incarico doveva ritenersi cessato, senza bisogno di preavviso in quanto non esiste una norma che imponga l’obbligo di concedere un periodo di preavviso in caso di revoca del rapporto accessorio, fatte salve diverse intese intervenute tra le parti. Di conseguenza, secondo la recente pronuncia della Cassazione deve escludersi che sussista per l'azienda che recede sia l’obbligo di concederlo che quello di pagare l' indennità sostitutiva se tale preavviso non viene effettuato.
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