Il trasporto dei passeggeri effettuato mediante imbarcazioni con portata fino a 20 persone, è esente da Iva, si tratta, infatti, di un'attività riconducibile tra "le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza" e, come tale, esente da Iva, indipendentemente dalla tipologia di licenza o autorizzazione riferibile al singolo natante.
Questo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 5 luglio 2018 n. 50.
L'Agenzia ricorda che la legge di bilancio 2017 ha modificato, a decorrere dal 1°gennaio 2017, la disciplina applicabile alle prestazioni di servizio di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare.
In particolare, il comma 33 dell'articolo 1, ha modificato l'articolo 10, primo comma, n. 14), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, eliminando dall'ambito applicativo del regime di esenzione IVA le menzionate prestazioni di servizio e prevedendo il loro contestuale inserimento nel nuovo numero1-ter della Tabella A, parte II-bis, allegata al menzionato d.P.R. n. 633, del 1972, che disciplina i beni e servizi assoggettati all'aliquota IVA del 5%.
Secondo la nuova formulazione della disposizione normativa, pertanto, l'esenzione IVA è applicabile ai trasporti di persone che:
Inoltre nella Risoluzione del Ministero delle Finanze del 21 novembre 1988, n. 650613, è stato precisato che, sulla base della disciplina relativa al trasporto pubblico urbano non di linea di persone effettuato con natanti nell'ambito territoriale del Comune di …, il trasporto di persone è assimilabile per natura e disciplina a quello effettuato mediante veicoli da piazza (taxi acquei).
Alla luce di tutto ciò, a decorrere dal 1° gennaio 2017, continuano a mantenere l'esenzione le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate per via terrestre mediante veicoli da piazza (taxi) e quelle effettuate per acqua, purché rese con veicoli da piazza, quali taxi acquei, nonché le prestazioni rese a mezzo gondole o motoscafi.
Diversamente, sono imponibili, e soggiacciono all'aliquota IVA del 5%, le prestazioni di trasporto urbano di persone rese con mezzi abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare non equiparabili ai taxi.
Infine, le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate con mezzi diversi dai veicoli da piazza e diversi da quelli abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, nonché le prestazioni di trasporto extraurbano a prescindere dal mezzo con cui sono effettuate, sono da assoggettare ad IVA con aliquota del 10%, ai sensi della Tabella A, parte III, n. 127-novies, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
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