Costituisce violazione non punibile la fattura elettronica inviata con un ritardo minimo che non incide sulla corretta liquidazione dell'imposta. A fornire questo importante chiarimento è stata l'Agenzia delle Entrate con la Circolare 13/e/2018 di risposta ai quesiti posti dagli operatori e dai contribuenti.
Nel documento di prassi, per prima cosa è stato chiarito che le disposizioni in tema di fatturazione elettronica sia su base volontaria che obbligatoria non hanno in alcun modo derogato ai termini di emissione dei documenti, che restano ancorati al momento di effettuazione dell’operazione (nel caso in esame, la cessione del carburante) e di esigibilità dell’imposta. Pertanto, fatte salve le eccezioni come l'emissione delle fatture “differite", l'emissione della fattura dovrà essere contestuale alla cessione del carburante.
La contestualità, intesa come l’emissione della fattura entro le ore 24 del medesimo giorno della cessione deve, tuttavia, essere valutata alla luce del processo, legislativamente e tecnicamente imposto, per la creazione e trasmissione deldocumento al SdI. In questo senso, considerato che la fattura elettronica «si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente» non è improbabile che un iter di emissione, pur tempestivamente avviato, si concluda oltre le ore 24 del medesimo giorno.
In altri termini, inviato tempestivamente al SdI il documento, in assenza di un suo scarto – che comporta comunque la possibilità di un nuovo inoltro nei 5 giorni successivi – i tempi di elaborazione diventano marginali, assumendo rilievo, ai fini dell’emissione della fattura immediata, la sola data di formazione e contestuale invio al SdI, riportata nel campo indicato.
Così come anticipato, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni , considerato anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea di soggetti coinvolti e le connesse difficoltà organizzative, si ritiene che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile.
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