Chiarimenti dell'Agenzia delle Dogane sulla disciplina dell’autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi (“depositi ausiliari”), introdotta dalla legge di bilancio 2018 e disciplinata, sotto il profilo attuativo, dal Dm 12 aprile 2018, in particolare sui prodotti energetici interessati, sull’entrata in vigore delle nuove disposizioni e sulla gestione del periodo transitorio (Nota del 27 giugno 2018 n. 71725).
Ricordiamo che scopo delle previsioni legislative è quello di sottoporre ad un particolare regime abilitativo i soggetti che, per commercializzare prodotti energetici, si avvalgono di depositi di cui non risultano esercenti, siano essi i depositi fiscali di cui all’art. 23 del decreto legislativo n. 504/1995 (testo unico delle accise), ovvero i depositi commerciali gestiti da destinatari registrati di cui all’art. 8 del medesimo testo unico.
Il predetto regime si sostanzia nel rilascio di un’autorizzazione per tutti i soggetti che non sono, loro stessi, esercenti di un deposito fiscale; per i depositari autorizzati di cui all’art. 23 del decreto legislativo n. 504/1995, invece, si rende necessaria la trasmissione di apposita comunicazione.
Coloro che intendono stoccare propri prodotti energetici presso “depositi ausiliari” sono tenuti a presentare all’Agenzia delle dogane, prima dell’inizio dello stoccaggio, un’istanza telematica di autorizzazione dal contenuto obbligatorio predefinito, secondo quanto disposto dall'art. 2 del Decreto del 12.04.2018:
L’istanza deve essere presentata:
Nell’istanza dovranno essere tra l’altro selezionati, attraverso il richiamo ai codici CPA di cui al Regolamento (CE) n. 684/2009, i prodotti energetici che il soggetto intende stoccare nei depositi ausiliari ricadenti tra i seguenti:
e dovrà essere corredata da una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, su modello disponibile nell’apposita sezione del portale delle Dogane, dal soggetto che richiede l’autorizzazione, sia esso il titolare dell’impresa o il rappresentante legale della società, allo scopo di attestare l’insussistenza delle condizioni che comportano la mancanza dei requisiti soggettivi richiesti dalla norma primaria per lo svolgimento della particolare attività.
Nel caso di istanza sottoscritta dal rappresentante fiscale, la predetta dichiarazione è resa dal soggetto non stabilito nell’Unione Europea (comma 5) od anche stabilito nel territorio comunitario (comma 6).
Prima di procedere alla presentazione dell’istanza i richiedenti sono tenuti ad effettuare il versamento di euro 258,23, quale diritto annuale dovuto ai sensi dell’art. 1, comma 954, della legge 205/2017, utilizzando un bollettino di conto corrente postale da compilarsi secondo le indicazioni che verranno fornite dall’Ufficio delle dogane competente.
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