News Pubblicata il 25/06/2018

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Rinvio IRI: se gli acconti IRPEF sono errati nessuna sanzione

Acconti Irpef errati dopo il rinvio dell'IRI: nessuna applicazione prevista. A chiarirlo le Entrate



Come si deve comportare chi aveva optato per il regime IRI, poi slittato di un anno, e aveva pertanto versato acconti IRPEF minoriSe il versamento risulti insufficiente esclusivamente per effetto dello slittamento dell'applicazione dell'IRI al periodo d'imposta 2018, e, non anche per altre previsioni rivelatesi errate(...)  non è contestabile la sanzione per carente versamento". Il quesito, a cui le Entrate hanno risposto con la Risoluzione 47/E del 22 giugno 2018, è stata sollevata dal rappresentante legale di una società che nel modello Redditi2017 aveva optato per la tassazione IRI. "

Per prima cosa occorre ricordare che la Legge di stabilità 2017 (L. 232/2016, co 547-548, art.1 ) ha introdotto, a partire dal periodo d'imposta 2017, l'imposta sul reddito d'impresa (IRI), disciplinata dall'articolo 55-bis TUIR (DPR 917/86). Brevemente, il nuovo regime prevede che il reddito d'impresa prodotto

non concorra alla formazione del reddito complessivo dei soci secondo il criterio generale di tassazione per trasparenza previsto per i soggetti IRPEF ma venga assoggettato a tassazione separata con la medesima aliquota prevista per i soggetti IRES (24%), nella misura in cui lo stesso rimanga nel circuito aziendale.

La tassazione è, invece, operata ordinariamente se gli utili prodotti o precedentemente reinvestiti sono prelevati dall'imprenditore o distribuiti ai soci.

Con il successivo articolo è stata rinviata al 1° gennaio 2018 la decorrenza delle disposizioni contenute nel citato articolo 55-bis del TUIR.

Per l'effetto, l'istante che - avendo scelto di avvalersi del nuovo regime impositivo - calcolava gli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2017 su base previsionale (nel presupposto di dover percepire minori utili tassabili), versava di fatto acconti in misura insufficiente.

Come anticipato, se il versamento risulti insufficiente esclusivamente per effetto dello slittamento dell'applicazione dell'IRI al periodo d'imposta 2018, e, non anche per altre previsioni rivelatesi errate, in applicazione del principio di tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente (articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212), non è contestabile la sanzione per carente versamento ex articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997. Il documento di prassi ha chiarito che il comportamento di un contribuente non può essere sanzionato laddove egli abbia posto in essere comportamenti conformi al tenore letterale della normativa applicabile "ratione temporis", e l'errore sia scaturito da modifiche normative introdotte successivamente al versamento degli acconti ma con efficacia retroattiva.

Pertanto, l'istante dovrà, entro il termine previsto per il versamento del saldo dell'imposta, determinare definitivamente l'imposta dovuta, per il periodo d'imposta 2017, senza applicazione di sanzioni ed interessi, e, di conseguenza, provvedere alla compilazione dei righi

La Risoluzione è allegata a questo articolo.

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risoluzione Entrate 47/e 22.06.2018

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