News Pubblicata il 22/06/2018

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Indennità di trasferta variabile esente da contribuzione

Nuova pronuncia di Cassazione riconferma la posizione delle Sezioni Unite sul regime per la trasferta occasionale



 L’indennità di trasferta   corrisposta in modo variabile ai lavoratori che non sono inquadrati contrattualmente come trasfertisti  è esente dal  prelievo fiscale previdenziale . Questo quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 16263  del 20 giugno 2018  a conferma della pronuncia delle Sezioni unite n. 27093 2017. La problematica è molti diffusa ed è stata oggetto di lungo contrasto giurisprudenziale per la difficile distinzione tra  trasferta e trasfertismo.

Lo svolgimento delle mansioni fuori dalla sede dell'azienda, (tipico il caso dell'assistenza tecnica presso i clienti)  in maniera occasionale sconta infatti un trattamento fiscale e previdenziale  sulla relativa indennità diverso  dal caso in cui tale attività sia costante e regolare ; in questo caso infatti il lavoratore che viene definito  "trasfertista"  e il compenso forfettario fissato per questa modalità è soggetto a contribuzione al 50%. Nella controversia  giunta in Cassazione i lavoratori erano inviati in trasferta per manutenzioni tecniche e l'azienda riconosceva un’indennità  collegata ai giorni di effettiva attività fuori dal Comune,   applicando il  regime fiscale previsto per le trasferte “occasionali” (articolo 51, comma 5, del Tuir) .

L' INPS invece ha considerato i lavoratori trasfertisti e richiesto dunque il versamento  dei contributi  previsti dal comma 6  (prelievo fiscale e contributivo del 50%). La giurisprudenza di merito ha dato torto all’impresa mentre la Suprema Corte  ha ribaltato la decisione

Il ministero del Lavoro (nota 8287/2008) e l’Inps (messaggio 27271/2008) avevano definito   tre condizioni necessarie per il trasfertismo : 

Questa posizione amministrativa era stata spesso contestata nelle ispezioni  e  in diverse pronunce della Cassazione. 

La Cassazione a sezioni unite 27093/2017   ha stabilito   che la norma di interpretazione autentica  contenuta nell’articolo 7-bis del Dl 193/2016 risulta conforme ai principi costituzionali   è  retroattiva e compatibile con il suo tenore letterale  e aderente alla originaria volontà del legislatore.

La nuova pronuncia è in linea con questo indirizzo .

Vedi l'approfondimento "Trasfertismo e trasferta dopo il d.lgs 193 2016: sintesi e caso pratico" nella Circolare del lavoro N. 8-2017

E disponibile un utile file excel "RIMBORSO TRASFERTE 2018" per il calcolo delle indennità di trasferta aggiornato con le tariffe ACI 2018

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Fonte: Il Sole 24 Ore



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