Entreranno in vigore il 5 luglio 2018 le nuove regole relative alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari.
Pubblicato in GU il Decreto legislativo n. 71 del 2018 che definisce le condizioni di ingresso e di soggiorno, per un periodo superiore ai 90 giorni, dei cittadini di Paesi terzi, e dei loro familiari, che si recano nella UE per i motivi previsti dalla direttiva (UE) 2016/801.
I principali obiettivi del decreto sono:
-
stabilire le condizioni di ingresso e di soggiorno, per un periodo superiore ai 90 giorni, dei cittadini di Paesi terzi, e dei loro familiari, che si recano nell’Ue per i motivi previsti nel titolo della direttiva;
-
aprire l’Unione ai cittadini dei Paesi terzi a fini di ricerca, in modo che diventi un polo di attrazione per la ricerca e l’innovazione;
-
favorire la mobilità all’interno dell’Unione (anche quella tra uno Stato membro e l’altro) dei familiari dei cittadini di Paesi terzi che svolgano attività di ricerca nell’Unione;
-
equiparare i dottorandi ai ricercatori;
-
estendere le disposizioni della direttiva anche agli alunni, ai volontari al di fuori del servizio volontario europeo e alle persone collocate alla pari, al fine di agevolarne l’ingresso e il soggiorno e di garantirne i diritti;
-
prevedere una procedura di approvazione per gli istituti di ricerca pubblici o privati, per gli istituti di istruzione superiore e per tutte le altre categorie di enti ospitanti che vogliano accogliere ricercatori, studenti, alunni, tirocinanti o volontari di Paesi terzi;
-
ridurre gli oneri amministrativi connessi alla mobilità dei ricercatori e degli studenti in vari Stati membri prevedendo, a tal fine, un programma specifico di mobilità con norme autonome relative all’ingresso e al soggiorno per motivi di ricerca o studio in Stati membri diversi da quello che ha rilasciato l’autorizzazione iniziale;
-
facilitare l’accesso al mercato del lavoro dello Stato membro in cui lo studente svolge gli studi al fine di coprire in parte il costo degli studi;
-
assicurare ai soggetti destinatari un insieme minimo di diritti, compreso l’accesso a beni e servizi;
-
mettere a disposizioni del pubblico informazioni adeguate sugli enti ospitanti approvati e sulle condizioni e procedure di ammissione di cittadini di Paesi terzi nel territorio degli Stati membri ai fini della direttiva.