News Pubblicata il 15/06/2018

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Assegnazione agevolata dei beni ai soci: il 18.06 scade la seconda e ultima rata

Lunedì 18 giugno 2018 scade il termine per versare la seconda e ultima rata delle imposte sostitutive dell’IRPEF/IRES e dell’IRAP, dovute a seguito di assegnazione / cessione agevolata di beni ai soci



Il 18 giugno 2018 (il 16 è un sabato) scade il termine per il versamento della seconda e ultima rata, pari al 40%, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuta a seguito dell’assegnazione e la cessione ai soci di beni immobili o mobili registrati non strumentali, o la trasformazione in società semplice di società commerciali (art. 1, commi 115-120 della legge di stabilità).

Tanto l’assegnazione, quanto la cessione e la trasformazione in società semplice, hanno lo scopo di far fuoriuscire dal regime d’impresa beni immobili o beni mobili registrati non utilizzati nel processo produttivo dell’impresa.

Focalizzandoci sull’assegnazione dei beni ai soci, il bene viene dato ai soci e contemporaneamente va a diminuire il patrimonio netto della società. Ciò avverrà con una distribuzione di utili, con una distribuzione di riserve di capitale o con una riduzione del capitale sociale (operazioni che nella generalità dei casi sono effettuate avendo come contropartita il denaro, mentre nella disciplina in esame i soci hanno come contropartita un bene immobile o un bene mobile registrato).

L’agevolazione consiste nell’assolvimento di un’imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5% (per le società considerate non operative in due periodi di imposta su tre di quelli precedenti quello in corso al momento dell’assegnazione) sul plusvalore del bene da assegnare o da cedere ai soci, oppure che fuoriesce dal regime d’impresa in virtù della trasformazione in società semplice. Il plusvalore è dato dalla differenza tra valore normale del bene e costo fiscale ai sensi dell’articolo 110 del T.U.I.R., il valore normale del bene è determinato a norma dell’articolo 9, comma 3, del T.U.I.R.

In alternativa, per i soli beni immobili, è consentito dal comma 117 dell’articolo 1 della legge di stabilità, prendere a riferimento, in luogo del valore normale, il c.d. valore catastale del bene, derivante dall’applicazione alla rendita catastale dei moltiplicatori di cui all’articolo 52, comma 4, primo periodo, del D.P.R. 131/86.

Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato in due soluzioni:

Scadenza

Importo

1° rata 30 novembre 2017 60% dell’imposta
2° rata 16 giugno 2018 40% dell’imposta

L’opzione per il regime agevolato deve intendersi perfezionata con l’indicazione in dichiarazione dei redditi, e non con il pagamento della prima rata.

Modalità di versamento

Il versamento dovrà essere effettuato con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.

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Fonte: Fisco e Tasse



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