Se l’avviso di accertamento viene spedito all’indirizzo risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi e nel frattempo è stata presentata la comunicazione di variazione dati Iva, con l'indicazione di un nuovo domicilio, la notifica deve considerarsi nulla. Questo è quanto stabilito nell’ Ordinanza della Corte di Cassazione n°14280 Sezione/Collegio 5.
In primo grado, il giudice aveva dato ragione al contribuente che eccepiva il fatto di aver comunicato appositamente la variazione del proprio domicilio fiscale attraverso apposita modulistica presentata all’Agenzia delle Entrate, rendendo di conseguenza nullo l’avviso di riscossione relativo a Irpef e Iva erroneamente inviato al domicilio indicato nella dichiarazione dei redditi in esame. In sede Regionale invece, il giudice aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e ritenuto legittimamente effettuata la notifica dell'atto presso il domicilio fiscale dichiarato; la CTR del Lazio esplicitava che i dati risultanti dalla dichiarazione riguardante l'inizio di attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA, non avevano alcun rilievo in merito all’indirizzo a cui dovesse essere spedito l’atto di riscossione.
Secondo quanto disposto dall’art. 35 del d.P.R. 633/1972, i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia. In caso di cessazione o di variazione ad esempio:
il contribuente deve, entro trenta giorni, farne dichiarazione ad uno degli uffici individuati, utilizzando modelli conformi a quelli approvati dal direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata.
In sentenze precedenti, richiamate da quella in esame, veniva statuito che, conformemente a quanto disciplinato dall’art. 58 del d.P.R. 633/1972, in caso di incongruenza tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi, è valida la notificazione dell'avviso perfezionatasi presso quest'ultimo indirizzo, atteso che l'indicazione del Comune di domicilio fiscale e dell'indirizzo da parte del contribuente, venga effettuata in buona fede e nel rispetto del principio di affidamento.
Ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 – è facoltà del contribuente eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale, ai fini della notificazione degli atti e degli avvisi che lo riguardano. Ciò determina in capo alla Amministrazione finanziaria, l'obbligo di procedere alle conseguenti notifiche presso quel domicilio; ne consegue che è invalida la notifica, nella specie dell'atto impositivo presupposto, eseguita ex art. 140 cod. proc. civ. in luogo diverso dal domicilio eletto - cfr. Cass. n. 6113/2011.
In considerazione di quanto fino ad ora esposto, la Corte di Cassazione ha giudicato errato il comportamento della CTR del Lazio che ha voluto escludere ogni valenza degli elementi risultanti dalla dichiarazione IVA riguardante l'inizio di attività e variazione dati, e ha dato così ragione al contribuente.
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