"I soggetti che vogliono usufruire dello Sport Bonus, seconda finestra, possono farne richiesta dal 24 settembre al 23 ottobre 2018, compilando l’apposito modulo ed inviandolo a mezzo posta elettronica a: ufficiosport@pec.governo.it Si comunica che le domande pervenute all’Ufficio prima del 24 settembre non verranno prese in considerazione e, pertanto, dovranno essere riproposte necessariamente entro i termini citati." Con questa nota, ieri l'Ufficio per lo Sport, sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha annunciato l'apertura della seconda finestra per la presentazione delle domande per il credito d'imposta per le erogazioni liberali finalizzate alla ristrutturazione degli impianti sportivi.
Recentemente, era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (serie generale n°130 del 07/06/2018) il decreto attuativo per poter beneficiare del credito d’imposta, previsto dall’art.1, comma 363 della L. 205 de 27 dicembre 2017. La Legge di Bilancio 2018 ha infatti riconosciuto un beneficio rivolto a tutte le imprese per le erogazioni liberali fatte a favore di soggetti concessionari di impianti pubblici sportivi, indirizzate a interventi di restauro o ristrutturazione degli stessi.
Il credito d’imposta è rivolto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica in cui queste siano organizzate; il decreto attuativo fa infatti riferimento a:
I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono comunicare immediatamente all’Ufficio per lo Sport, istituito preso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l’ammontare delle somme ricevute, la loro destinazione e devono provvedere a dare adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo dei mezzi informatici. Inoltre, entro il 30 giugno di ogni anno successivo all’anno dell’erogazione, è necessario comunicare lo stato di avanzamento dei lavori, attraverso una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate; tale comunicazione deve essere prodotta fino al momento dell’ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione.
Lo Sport bonus è riconosciuto se rispetta:
Devono essere prese in considerazione le erogazioni liberali effettuate nel 2018 e esplicitamente finalizzate alla realizzazione di interventi di restauro o ristrutturazioni. Le modalità attraverso cui le erogazioni vengono realizzate devono essere tracciate, possono quindi essere eseguite esclusivamente attraverso:
Il volume totale del beneficio riconosciuto dallo Stato è pari a dieci milioni di euro, suddiviso in due tranche di pari importo attraverso due finestre temporali, la seconda, come anticipato, aperta da ieri.
2° finestra temporale |
24/09/2018 |
Entro 30 giorni dall’apertura di ciascuna finestra, chiunque voglia usufruire del beneficio fiscale, deve inviare un apposito modulo all’Ufficio per lo Sport, tramite pec, indicando l’importo della donazione e il beneficiario.
Entro 120 giorni successivi alla scadenza appena esaminata, l’Ufficio per lo Sport pubblica sul proprio sito istituzionale l’elenco degli ammessi al beneficio fiscale secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste sino all’esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna finestra.
Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, i soggetti ancora interessati devono procedere all’effettuazione dell’erogazione liberale al soggetto prescelto.
Il soggetto beneficiario della donazione deve a sua volta, nei dieci giorni successivi, dare comunicazione all’ufficio dello Sport, via pec, dell’ammontare dell’erogazione ricevuta e della data in cui è stata effettuata;
A questo punto l’Ufficio dello Sport provvede ad incrociare i dati delle varie comunicazioni ricevute dai diversi soggetti coinvolti e provvede, entro 20 giorni, alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, dell’elenco dei soggetti a cui è stato riconosciuto il beneficio fiscale.
Nel caso in cui l’ammontare dei benefici riconosciuti sia inferiore a cinque milioni di euro, ovvero il limite previsto per ogni finestra temporale, verranno riprese in considerazione le richieste rimaste insoddisfatte; si riaprirà per quest’ultime, contestualmente alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti a cui è stato riconosciuto il beneficio fiscale, l’iter scadenzato sopra descritto. Qualora ci fossero ancora dei benefici fiscali rimasti inutilizzati nella prima finestra, confluiranno nella finestra successiva.
In merito alle possibilità di fruizione, il credito d’imposta ottenuto è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo negli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione dell’elenco dei soggetti a cui il beneficio fiscale è stato riconosciuto.
Unica modalità prevista per l’utilizzo del credito d’imposta è attraverso il modello F24, soprattutto in considerazione del fatto che l’Ufficio per lo Sport trasmette telematicamente all’ Agenzia delle Entrate i codici fiscali dei soggetti beneficiari e l’importo del credito riconosciuto in modo che possa fare i controlli del caso su ogni F24 in cui il credito venga utilizzato.
Ultima precisazione meritevole di attenzione, riguarda il fatto che il credito d’imposta ottenuto non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive ma deve essere comunque indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui viene riconosciuto e dei periodi d’imposta in cui se ne fa utilizzo.
Si ricorda infine, che lo scorso 14 settembre, sul sito dell’ufficio per lo Sport è stato pubblicato l’elenco definitivo delle imprese alle quali è stato riconosciuto il beneficio fiscale in relazione alla “prima finestra”, identificate con il codice seriale attribuito dall’Ufficio e, ciascuna, con indicazione del credito d’imposta spettante.