La Cassazione civile nell'Ordinanza n. 11873 del 15 maggio 2018 ha ribadito l'orientamento consolidato per cui , in tema di IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere. Il fisco deve anche indicare gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione.
Resta però onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili. A tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, non è sufficiente in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili.
Nello specifico il caso riguardava una società accusata di irregolare detrazione dell'IVA dal Fisco , al quale però sia i giudici di primo che di secondo grado avevano dato torto mentre la Suprema Corte ne ha alla fine accolto il ricorso. Gli ermellini rimarcano come la Ctr del Lazio aveva errato ritenendo che la regolare contabilizzazione ai fini IVA delle operazioni e del pagamento fosse prova sufficiente per legittimare la detrazione.
Sul punto occorre evidenziare che anche la Corte di Giustizia UE, nella sentenza 21 giugno 2012, cause riunite C-80/11 e C-142/11 – dopo aver riaffermato che il diritto alla detrazione costituisce un principio fondamentale nel sistema comune dell’IVA che mira a sgravare interamente l’imprenditore dall’onere dell’imposta dovuta o pagata nell’ambito delle sue attività economiche – ha ribadito che " è compito delle autorità e dei giudici nazionali negare il beneficio del diritto a detrazione ove sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che lo stesso diritto è invocato fraudolentemente o abusivamente” .
Per approfondire scarica il commento completo con il testo integrale dell'ordinanza: "Operazioni inesistenti e onere probatorio".
Sullo stesso tema "Operazioni inesistenti : il PVC a supporto della prova indiziaria" e "Onere prova per operazioni inesistenti- Cass. n. 9675/2018"