News Pubblicata il 04/06/2018

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Indennità di malattia marittimi: precisazioni INPS

Riepilogo delle modalità di assistenza sanitaria dei lavoratori marittimi. I certificati medici sono validi anche senza modello standard "MAL", se completi dei dati necessari



Nel Messaggio INPS  n. 2184 vengono fornite alcune importanti precisazioni sulle indennità di malattia per i  lavoratori marittimi, in particolare in materia di certificati esteri o comunque non  redatti  con  i modelli “Mal.1”, “Mal.2” e “Mal.3”,  in attuazione del dettato normativo di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76.

L’assistenza sanitaria al personale navigante è attribuita al Ministero della Salute e che  la categoria dei naviganti include anche il personale aeronavigante del settore volo, ma non rientra  tra i beneficiari della tutela previdenziale di malattia a carico dell’INPS. Sul piano organizzativo, le funzioni in materia sono assicurate in Italia dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) e dai Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’Aviazione civile (SASN) all’estero le funzioni sono assicurate attraverso i soli incarichi attribuiti ai medici fiduciari.

Rientra tra le competenze del Ministero della Salute l’assistenza sanitaria al personale in navigazione, a quello imbarcato, nonché a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo,  o comunque a disposizione dell’armatore  con contratto a tempo indeterminato. Al contrario, nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato, legato al singolo imbarco, lo sbarco comporta la cessazione del rapporto di lavoro; per tale ragione, il lavoratore cessa di essere assistito dall’USMAF-SASN e, sul piano dell’assistenza sanitaria, viene preso in carico dal SSN (o dalla corrispondente istituzione sanitaria estera). La competenza al rilascio della certificazione per il riconoscimento della tutela previdenziale di malattia è regolata come segue :

Il lavoratore dovrà trasmettere all’INPS la certificazione medica - ove rilasciata in modalità cartacea -  entro due giorni dalla data del rilascio per non incorrere nelle sanzioni ( perdita del diritto all’indennità di malattia per tutti i giorni di immotivato ritardo).

Sulla forma dei certificati l'Inps specifica che per i  lavoratori marittimi assistiti USMAF-SASN è previsto a tutt’oggi  l’utilizzo di un formulario, risalente alla gestione delle Casse marittime. In particolare, vengono utilizzati i modelli cosiddetti “Mal.1” “Mal.2” e “Mal.3” per gli eventi di malattia rispettivamente insorti durante l’imbarco, dopo lo sbarco o nei casi di prolungamento o guarigione clinica della patologia certificata.

Nei casi di  mancato utilizzo  si attribuitsce  validità anche alla certificazione redatta su modelli non standardizzati, sempreché  siano rilevabili gli elementi obbligatori essenziali e:

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Fonte: Inps



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