Il Ministero del lavoro ha emanato la Circolare n. 10 del 28 maggio 2018 con le istruzioni per il rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi, ai sensi dell’art. 131, comma 5, del Decreto legislativo 9 aprile 2018, n. 81 e successive modificazioni. La norma prevede che “L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico.”
Il ministero comunica in particolare che: "Al fine di poter dare concreta attuazione a tale disposizione, si rende necessario analizzare lo stato di evoluzione del progresso tecnico riguardante la costruzione dei ponteggi fissi, in relazione ai criteri e alle modalità con cui sono state rilasciate da questa Amministrazione le autorizzazioni in corso, tenuto anche conto di quanto previsto dall’articolo 132 del medesimodecreto legislativo n. 81 del 2008. Al fine di definire le norme tecniche specifiche, e provvedere all’aggiornamento delle istruzioni per la costruzione e l’impiego dei ponteggi innanzi richiamati, questa Direzione Generale ha recentemente costituito un apposito Gruppo di lavoro tecnico . Le risultanze che saranno elaborate da tale Gruppo di lavoro consentiranno di definire, in maniera aggiornata, un insieme di indicazioni tecniche necessarie a verificare l’adeguatezza delle autorizzazioni attualmente in corso all’evoluzione del progresso tecnico. Pertanto, questa Amministrazione ha necessità di conoscere le autorizzazioni per le quali permanga tuttora l’interesse del fabbricante al relativo rinnovo decennale. "
Per questo, i titolari di autorizzazioni ministeriali dovranno trasmettere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali apposite istanze di rinnovo delle autorizzazioni in corso entro il 15 giugno 2018 , corredando tale richiesta da una copia delle autorizzazioni a suo tempo rilasciate dall'Amministrazione, da una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del d.p.r. 445/2000, circa il mantenimento dei requisiti di sicurezza del ponteggio e da una dichiarazione, anch’essa resa ai sensi del d.p.r. 445/2000, da cui risulti che la produzione del ponteggio è tuttora in corso.
La circolare precisa che l' istanza dovrà pervenire entro il 15 giugno 2018, al seguente indirizzo PEC:dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it.
Nel caso di istanze di rinnovo già presentate le stesse dovranno essere integrate secondo le istruzioni .
In caso di mancato invio della domanda entro il termine, l’autorizzazione ministeriale si intenderà automaticamente revocata nei confronti del titolare dell’autorizzazione medesima .
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