In occasione dell’evento organizzato da L’Esperto Risponde, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i professionisti restano indeducibili i canoni di ammortamento di beni immobili strumentali, ma continuano ad essere deducibili i canoni di leasing relativi alla stessa tipologia di beni.
Nel caso di soggetto esercente arte o professione per “immobili strumentali” devono intendersi gli immobili utilizzati direttamente dall’artista o professionista per l’esercizio esclusivo o promiscuo della propria attività artistica o professionale. Nel caso di titolare di reddito di lavoro autonomo, ai fini della valutazione della strumentalità dell’immobile non si dà, quindi, rilevanza al fatto che l’acquisto sia avvenuto in qualità di persona fisica o di professionista o della categoria catastale dell’immobile, ma si dà rilevanza alla destinazione dell’immobile all’attività professionale, c.d. strumentalità per destinazione.
Come noto la deduzione dei canoni di leasing per i beni strumentali immobili non può superare il limite temporale dei 12 anni; secondo l’art. 54 comma 2 del Tuir, “la deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal decreto del Ministro dell’ Economia e delle Finanze; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni”.
Tale disciplina ha validità per tutti quei contratti di locazione finanziaria stipulati a partire dal 1°gennaio 2014 ed il legislatore, in quella sede, ha esteso la disciplina anche ai lavoratori autonomi, dimenticandosi del fatto che invece, per questi soggetti, tale possibilità fosse già preclusa da tempo. Infatti, sin dal 1° gennaio 2010, non è più stato possibile, per i professionisti, portare in deduzione i canoni di ammortamento relativi a beni immobili strumentali, a meno che gli immobili in questione non fossero stati acquistati nel periodo 2007/2009.
In occasione del Videoforum l’agenzia ha esplicitato il fatto che tale indeducibilità debba continuare a ritenersi valida, nonostante l’estensione ai professionisti della disciplina sulla deducibilità del leasing immobiliare, in quanto non esiste un’esplicita previsione normativa che affermi il contrario.
L’Agenzia chiarisce inoltre che l’indeducibilità del costo sostenuto dal professionista per l’acquisto diretto dell’immobile strumentale è supportata dall’ irrilevanza delle plusvalenze eventualmente prodotte dal medesimo bene (risoluzione 13/E/2010). Suddette plusvalenze sono soggette a tassazione esclusivamente qualora si tratti di immobili acquistati tra il 2007 ed il 2009, ovvero durante quel periodo in cui era invece concesso l’ammortamento fiscale sugli immobili strumentali. Inoltre nella circolare del 2010 l’Agenzia faceva espresso riferimento agli immobili strumentali acquistati, a carattere esclusivo, per l’esercizio dell’attività professionale. Diversamente, dalla vendita non si genera plusvalenza, neanche se il fabbricato viene ceduto entro cinque anni in quanto l’articolo 67 del Tuir, colpisce le plusvalenze realizzate al di fuori dell’esercizio di arti e professioni e di impresa.
BENI IMMOBILI STRUMENTALI | TRATTAMENTO FISCALE PROFESSIONISTI |
Canoni di leasing | deducibili |
Quote di ammortamento | indeducibili |
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