E' stata approvata definitivamente la modifica alla direttiva 96/ 71/ CE integrata con la 2014/67/Ue, in tema di distacco transnazionale dei lavoratori. In particolare, a seguito della direttiva si prevede che il periodo massimo nel quale il lavoratore distaccato resta legato al sistema previdenziale del paese di provenienza, scenda da 24 a 12 mesi (con possibile proroga a 18) . Inoltre si da maggiore forza al principio di parità di trattamento retributivo tra lavoratori distaccati e non.
L'istituto del distacco transnazionale dei lavoratori dipendenti di imprese multinazionali in sedi dislocate in paesi diversi è sempre piu diffuso ma ha spesso evidenziato probelmi applicativi . L'approvazione del Parolamento europeo dovrà essere recepita in tutti gli stati membri entro due anni
Le nuove norme elencate nella direttiva prevedono la parita di trattamento tra i dipendenti di ciascuna sede, indipendentemente dal paese di provenienza in particolare in materia di
Particolare attenzione viene dedicata al tema dell'indennità per spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori distaccati.
Infine, si precisa che il concetto di retribuzione è determinato dal diritto e dalle prassi nazionali dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato e per far rispettare l'impegno di parità retributiva gli Stati membri saranno tenuti a pubblicare su un unico sito web ufficiale nazionale gli elementi costitutivi della retribuzione.
Gli Stati membri hanno tempo due anni per adeguare le norme interne alle nuove regole: per l'Italia si profila la necessita di adattamenti al decreto legislativo 136/2016 in tema di parità di trattamento e di regole previdenziali per i distacchi di durata superiore a 12 mesi.
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