Per i crediti salariali di lavoratori dipendenti di una azienda sottoposta a sequestro dei beni non è possibile la diffida accertativa ma va fatto ricorso al giudice . Questa la risposta dell'Ispettorato nazionale del lavoro nel parere prot. n. 4623 del 24 maggio 2018 . Veniva infatti richiesto se era possibile adottare la diffida accertativa, prevista dall'articolo 12 del Dlgs 124/2004 , nel caso in cui in sede ispettiva vengano rilevati crediti patrimoniali nei confronti di lavoratori dipendenti di una impresa in amministrazione giudiziaria a seguito di sequestro adottato secondo l'articolo 20 del Dlgs 159/2011 (codice antimafia).
L'ispettorato risponde ricordando che la diffida accertativa in generale si applica quando gli ispettori accertino la mancata corresponsione delle retribuzioni e di ogni altro credito connesso al rapporto di lavoro. La diffida prevede un termine per la regolarizzazione del debito e nel caso il datore di lavoro sia inadempiente, l'atto viene verificato dal dirigente e, se convalidato, diventa esecutivo. Nei casi però di fallimento della societa o procedure di sovraindebitamento o amministrazione giudiziaria la procedura non è possibile.
Quindi in questi casi è necessario per i dipendenti rivolgersi al Tribunale per l'accertamento del credito, che deve risultare maturato in data precedente a quella del sequestro e non sia strumentale all'attività illecita che ha dato causa al sequestro stesso.
Vedi anche l'interpello 2-2018 del Ministero del lavoro
L'abbonamento alla Circolare Settimanale del lavoro ti dà la garanzia di un approfondimento completo e tempestivo sui temi del lavoro e della previdenza.