Agenzie per il lavoro e di somministrazione: il Ministero richiede due anni di esperienza nella gestione del personale o come consulenti del lavoro.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2018 è stato pubblicato il Decreto 10 aprile 2018 con il quale il Ministero del Lavoro illustra i requisiti che devono possedere le Agenzie per il lavoro e le Agenzie di somministrazione di lavoro per lo svolgimento dell’attività, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 276 del 2003. Le disposizioni entrano in vigore il 23 maggio 2018 per le nuove richieste di autorizzazione mentre le Agenzie per il lavoro gia' autorizzate dovranno adeguarsi entro un anno dalla sua entrata in vigore.
Tali requisiti riguardano sia le competenze professionali del personale che le caratteristiche dei locali e delle attrezzature per l’esercizio dell’attività.
In particolare sull'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE addetto si prevede:
a) per le Agenzie di somministrazione di lavoro e per le agenzie di intermediazione di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo:
1) almeno quattro unita' nella sede principale;
2) almeno due unita' per ogni unita' organizzativa;
3) per ogni unita' organizzativa va indicato un responsabile,anche con funzioni di operatore;
b) per le agenzie di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo:
1) almeno due unita' nella sede principale;
2) almeno una unita' per ogni eventuale unita' organizzativa
periferica;
3) per ogni unita' organizzativa va indicato un responsabile, anche con funzioni di operatore.
QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE .
Per personale qualificato si intende personale dotato di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualita' di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della
ricerca e selezione del personale, della somministrazione di lavoro, della ricollocazione professionale, dei servizi per l'impiego, della formazione professionale, dell'orientamento, della mediazione tra domanda e offerta di lavoro o nel campo delle relazioni industriali.
L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo all'esperienza professionale.
L'organigramma e i curricula vanno comunicati all'ANPAL e devono essere a disposizione per la consultazione da parte dei cittadini .
REQUISITI DELLE SEDI
Oltre che in regola con le normative in materia di sucurezza e igiene e accessibili alle persone disabili, i locali delle agenzie per il lavoro devono essere distinti da quelli di sltre strutture e attività, chiaramente dotate di indicazione dall'esterno degli orari di apertura e dotate di attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei
Inoltre si richiede che vi sia indicazione visibile all'interno dei locali dei seguenti elementi informativi:
1) gli estremi del provvedimento di accreditamento e i servizi per il lavoro erogabili;
2) il nominativo del responsabile dell'unita' organizzativa.
Invece per lo svolgimento anche delle attivita' di somministrazione e intermediazione e' richiesta la presenza di almeno sei sedi operative adibite a sportello in almeno quattro regioni sul territorio nazionale che devono garantire una fascia di venti ore settimanali minime di apertura degli sportelli al pubblico, con presenza di almeno due operatori per ogni sede operativa.
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